COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 51 del 19/6/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 235/03-cr. Reclamo della soc. Atlantide Prato calcio a 5 avverso dec. Giudice Sportivo Regionale. Squalifica PERUZZI Simone fino al 16.12.2003 ( C.U 44 del 15.05.2003 ).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 51 del 19/6/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 235/03-cr. Reclamo della soc. Atlantide Prato calcio a 5 avverso dec. Giudice Sportivo Regionale. Squalifica PERUZZI Simone fino al 16.12.2003 ( C.U 44 del 15.05.2003 ). Con tempestivo e formalmente corretto reclamo , la soc. Atlantide Prato , contesta le decisioni in oggetto indicate , assunte dal G.S Regionale chiamato a pronunciarsi sulla gara Membrino – Atlantide del 09 Maggio 2003. La reclamante , nel descrivere diversamente i fatti accaduti e che hanno portato alla squalifica del calciatore Peruzzi , chiede una congrua riduzione della sanzione comminata in prima istanza. Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per i motivi che seguono ed in analogia con quanto deciso dal collegio in fatti e situazioni analoghe ( C.U 38/2003 reclamo Toscana Sport.)L’atto reclamo e’ a tutti gli effetti “una espressione di volonta’ ” e come tale , deve essere formalmente corretto tanto da mettere in condizione l’organo giudicante , di poter agire nell’esclusivo interesse di chi ne abbia diritto.In buona sostanza ogni reclamo deve essere redatto su carta intestata della società o in mancanza , su un foglio sul quale sia apposto il timbro sociale ( l’atto di cui trattasi risulta mancante di ambedue , ivi compresa la busta di spedizione ).Malgrado questo vale la pena di ricordare quanto sancito dalla C.A.F in proposito ( C.U 22/c del 10.02.2000 -. Appello U.P Borbone) …..omissis…. I reclami sporti nell’interesse di una società devono essere sottoscritti dal Presidente , quale organo preposto istituzionalmente alla rappresentanza , ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o da altro dirigente appositamente delegato all’incombenza , in quest’ultimo caso il soggetto delegato che sottoscrive un atto ufficiale , quale il reclamo, deve sempre indicare, contestualmente alla sottoscrizione , gli estremi della delega o allegare la stessa all’atto sottoscritto. In mancanza di tale indicazione o allegazione , la sottoscrizione deve essere considerata del tutto improduttiva di effetti per la società con la conseguenza, ove si tratti di reclamo inoltrato ad organi della disciplina sportiva , che se ne deve dichiarare l’inammissibilità”Ove questo non bastasse , vale la pena di soffermarsi sulla comparazione delle firme apposte sul censimento depositato con quella apposta sul reclamo , ebbene , nessuna può realisticamente assegnarsi ai soggetti ivi indicati atteso che trattasi di “ sigla” che può al più, essere considerata convenzionale fra conoscenti P.Q.MLa commissione dichiara inammissibile il presentato reclamo ordinando l’incameramento della tassa relativa.
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