COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 52 del 26/6/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 240/03-cc. Reclamo dell’A.S. Pisa Futsal con il quale si impugna il provvedimento del G.S. Regionale che ha squalificato, fino al 22 / 9 / 2005, il calciatore Andrea Bargagna. ( C. U, n° 45 del 22 / 5 / 2003 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 52 del 26/6/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 240/03-cc. Reclamo dell’A.S. Pisa Futsal con il quale si impugna il provvedimento del G.S. Regionale che ha squalificato, fino al 22 / 9 / 2005, il calciatore Andrea Bargagna. ( C. U, n° 45 del 22 / 5 / 2003 ) Il Presidente dell’A.S.Pisa Futsal, calcio a cinque, impugna la delibera indicata in epigrafe osservando preliminarmente, quasi ad attenuarne il successivo comportamento, che il calciatore Bargagna era stato ingiustamente ammonito nel corso della gara . Contesta, quindi, le singole motivazioni del provvedimento disciplinare così argomentando : - nessuna intenzione, da parte del calciatore, di colpire il D.G. con il pallone, né questo è stato calciato con violenza ; - l’aver tenuto a lungo stretta la mano dell’arbitro, a fine gara, era dovuto alla richiesta di spiegazioni effettuata dal calciatore a proposito di talune espressioni usate dal D.G. subito dopo il calcio inferto al pallone ; - a seguito delle minacce ricevute in ordine a “ pesanti sanzioni disciplinari se non avesse mollato la mano “ il Bargagna non si è tolto la scarpa per tirarla contro l’arbitro, ma ha allontanato il volto dell’arbitro dal proprio con l’unica mano libera (l’altra era impegnata nella stretta ) che per l’appunto reggeva un paio di scarpette di riserva . Conclude per una riduzione della squalifica, da determinarsi con equità, richiedendo altresì la audizione personale, unitamente al calciatore squalificato . Premette la C.D. che tale ulteriore istanza non ha potuto trovare accoglimento essendosi qui presentati il calciatore squalificato non legittimato alla difesa, quindi , essendo il reclamo sottoscritto dal Presidente della Società, nonché un non meglio qualificato dirigente del tutto sprovvisto della necessaria delega rilasciata dal legale rappresentante della società . Esaminati gli atti questo Collegio ritiene del tutto pretestuose e prive di fondamento, quindi, le tesi difensive esposte e ciò sol che si osservi quanto segue . La ammonizione ricevuta nel corso della gara non costituisce giustificazione o attenuante alcuna per quanto accaduto a gara conclusa. Le frasi che la Società attribuisce al D.G. a seguito della innaturalmente prolungata stretta di mano e che vengono riportate sul reclamo (…ho visto tutto….ho visto tutto, atteggiamento bruttissimo…) non giustificano, semmai ciò fosse possibile, il comportamento del Bargagna, non potendosi rilevare nelle espressioni usate dal D.G. altro che la semplice constatazione di un fatto accaduto .Esse inoltre appaiono del tutto prive di un benché minimo accento provocatorio e, meno che mai, offensivo . Non risulta dagli atti ufficiali, anzi viene espressamente smentito dal D.G. nel supplemento di rapporto, che il calciatore si sia “ tolto la scarpa per tirarla “ tant’è che il Giudice contesta solo un colpo volontario portato al volto del D.G. con le scarpette . Infine il reclamo tace del tutto circa lo strattonamento effettuata durante la lunga stretta di mano Peraltro l’esame del rapporto di gara e del relativo supplemento, aventi come è noto quel carattere di prova privilegiata ed incontrovertibile indicata dal Codice di Giustizia Sportivo, smonta del tutto l’impianto difensivo della reclamante per cui la decisione impugnata appare – sotto il profilo della fondatezza – del tutto immune da censure . Con riferimento alla entità della sanzione irrogata ritiene questa Commissione che la delibera impugnata debba essere riesaminata alla luce di quanto emerso in questa sede . A tal fine si osserva che sanzioni così lunghe ( due anni e quattro mesi ) vengono, di norma, comminate nei casi di violenza, con conseguenze fisiche, perpetrate nei confronti degli ufficiali di gara . Nel caso di specie vengono contestate al Bargagna, il calcio violento al pallone in direzione dell’arbitro con l’intento di colpirlo ,come confermato dal D.G. nel supplemento qui reso; la prolungata stretta di mano con il successivo strattonamento, nonché l’aver colpito il volto del D.G. con le scarpette senza che tutto ciò ponesse in evidenza un qualsiasi danno fisico subito dall’arbitro . In conseguenza di tali osservazioni e tenuto conto che la squalifica per un anno viene irrogata nel caso in cui il D.G. venga colpito dal pallone calciatogli volontariamente contro, graduandosi la sanzione in ogni altro caso; considerato che lo strattonamento viene sanzionato , di norma, in assenza di conseguenze fisiche con la squalifica per sei mesi ed appurato che il colpo inferto con le scarpette non ha provocato neanche un arrossamento (su ciò l’arbitro tace del tutto) la C.D. ritiene doversi qualificare quanto compiuto dal Bargagna non già come l’aver posto in essere atti idonei a recare danni fisici al D.G. ma come l’attuazione di un grave atteggiamento minaccioso accompagnato da evidenti gesti di scherno e derisione,entrambi particolarmente lesivi del prestigio, della dignità, nonché della autorità arbitrale . P . Q . M . la C.D delibera di infliggere al calciatore Andrea Bargagna la sanzione della squalifica fino al giorno 22/ 11 / 2004 . Dispone la restituzione della tassa.
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