Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 2 del 11 Luglio 2002 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla Società GASSINO avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo, in riferimento alla gara SAINT PIERRE – GASSINO, disputatasi il 9/6/2002 nell’ambito del Campionato di Prima categoria – Play-Off (Comunicato Ufficiale N° 50 del 13 Giugno 2002 del Comitato Regionale)

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 2 del 11 Luglio 2002 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla Società GASSINO avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo, in riferimento alla gara SAINT PIERRE - GASSINO, disputatasi il 9/6/2002 nell’ambito del Campionato di Prima categoria – Play-Off (Comunicato Ufficiale N° 50 del 13 Giugno 2002 del Comitato Regionale) La Commissione Disciplinare, - rilevato preliminarmente che il ricorso in oggetto è stato proposto fuori termine, dato che – in riferimento alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale che contempla i provvedimenti impugnati, che è quella del 13 Giugno 2002 – il ricorso è stato inoltrato a mezzo raccomandata il 20 Giugno 2002, come si evince dal timbro postale apposto all’atto della spedizione e, pertanto, quando era già scaduto il termine di TRE giorni previsto al punto 1.1 lettera b) del Comunicato Ufficiale N° 41 del 19 Aprile 2002 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta. Tale norma, che riporta integralmente quanto deliberato dal Presidente Federale e pubblicato sul Comunicato Ufficiale N° 7/A della F.I.G.C., ha previsto, per le ultime tre giornate di Campionato, che i reclami alla Commissione Disciplinare dei Comitati Regionali, avverso le decisioni del Giudice Sportivo, devono pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro il terzo giorno successivo alla pubblicazione dei Comunicati Ufficiali recanti i provvedimenti dei Giudici Sportivi; - che la disposizione sopra riportata deve ritenersi, a maggior ragione, operante anche in occasione dello svolgimento delle gare di Play-Off; - che l’inosservanza della precitata norma regolamentare preclude, di conseguenza, l’esame del merito, DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso in questione e dispone l’incameramento della prescritta tassa di Euro 103,29 già versata dalla Società GASSINO. CONFERMA - la inibizione a svolgere ogni attività fino al 30 GIUGNO 2003 inflitta al Sig. VARETTO Mario, Presidente della Società GASSINO; - l’ammenda di Euro 52,00 irrogata alla Società suddetta.
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