Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 11 del 26 Settembre 2002 – pubbl. su www.figc-crto.org DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GARA CAVAGLIA – RECETTO – GIRONE B

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 11 del 26 Settembre 2002 – pubbl. su www.figc-crto.org DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GARA CAVAGLIA - RECETTO - GIRONE B Avverso la regolarita' della gara in oggetto, presentava reclamo la Societa' RECETTO, chiedendo l'applicazione dell'articolo 12 ex art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva a suo favore, assumendo che il corretto svolgimento della stessa sarebbe stato inficiato dall'episodio avvenuto al 37 del primo tempo, quando l'assistente arbitrale della Societa ' CAVAGLIA' era stato sostituito per un breve lasso di tempo all'insaputa dell'arbitro. Il reclamo non merita accoglimento. L'art. 12 comma 5 lettera b del C.G.S. precisa che la punizione sportiva della perdita della gara e' inflitta alla Societa' che utilizza quale assistenti dell'arbitro soggetti squalificati - inibiti o che comunque non abbiano titolo. Nel caso in epigrafe l'assistente di parte sostituito puo' riprendere le sue funzioni nel corso della stessa gara. Il fatto che il rientro in campo sia avvenuto senza il previo consenso dell'arbitro integra gli estremi di una semplice irregolarita' niente affatto rilevante ai fini della regolarita' della gara, una volta stabilito che l'assistente aveva titolo per lo svolgimento delle mansioni da lui effettivamente svolte. Pertanto si delibera di: - respingere il reclamo della Societa' RECETTO con il conseguente addebitamento della tassa reclamo non versata; - rendere noto il risultato della gara: CAVAGLIA' - RECETTO 5-2 - comminare l'ammenda di Euro 52 alla Societa' CAVAGLIA' per il comportamento scorretto tenuto dai propri dirigenti; - confermare i provvedimenti disciplinari assunti. Quanto sopra a scioglimento della riserva contenuta nel comunicato ufficiale n. 10 del 19.09.2002 al punto 5.1.3-
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