Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 11 del 26 Settembre 2002 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo della Società VALSESSERA in riferimento alla regolarità della posizione del giocatore PEDRONI Alessandro nella gara VALSESSERA – OMEGNA 1906 del 15.9.2002 valida per il campionato di Prima categoria – Girone A

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 11 del 26 Settembre 2002 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo della Società VALSESSERA in riferimento alla regolarità della posizione del giocatore PEDRONI Alessandro nella gara VALSESSERA - OMEGNA 1906 del 15.9.2002 valida per il campionato di Prima categoria - Girone A Il reclamo in oggetto, con il quale la Società VALSESSERA ha denunciato l’illegittimo impiego da parte della Società OMEGNA 1906 del giocatore Pedroni Alessandro in quanto squalificato, è fondato. Infatti detto giocatore, come risulta dal comunicato ufficiale n. 47 del 23.5.2002 di codesto Comitato Regionale, era stato squalificato per una gara per recidività in ammonizione; l’ultima gara di campionato della passata stagione era stata giocata il 19.5.2002. Il sig. Pedroni avrebbe pertanto dovuto scontare la squalifica nella prima gara di Campionato della attuale stagione sportiva, quella appunto del 15.9.2002, che lo ha visto invece schierato tra le file della OMEGNA 1906. Ne deriva che il sig. Pedroni ha disputato l’incontro in pendenza di squalifica, e le sanzioni in appresso comminate sono conseguenza di tale situazione. Per tali motivi la Commissione Disciplinare COSI’ DELIBERA ai sensi dell’art. 7 comma 5 sub. a) del C.G.S. commina alla Società OMEGNA 1906 la sanzione della PERDITA DELLA GARA con il seguente punteggio: VALSESSERA - OMEGNA 1906 2-0 nonché l’ammenda di Euro 150; - squalificare per una ulteriore giornata il giocatore PEDRONI Alessandro; - inibisce il dirigente accompagnatore della Società OMEGNA 1906 sig. SERRACCA Francesco, sino al 15.12.2002. Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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