Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 12 del 3 Ottobre 2002 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società GALLIATE in riferimento alla regolarità della posizione del giocatore D’ANTUONO Denis nella gara GRAVELLONA CALCIO – GALLIATE del 15.9.2002 valida per il Campionato di Promozione – girone A

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 12 del 3 Ottobre 2002 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società GALLIATE in riferimento alla regolarità della posizione del giocatore D’ANTUONO Denis nella gara GRAVELLONA CALCIO - GALLIATE del 15.9.2002 valida per il Campionato di Promozione - girone A Il reclamo in oggetto, con il quale la Società GALLIATE ha denunciato l’illegittimo impiego da parte della Società GRAVELLONA del giocatore D’Antuono Denis in quanto squalificato, è fondato. Infatti detto giocatore, come risulta dal comunicato ufficiale n. 193 del 15.5.2002 del Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale, era stato squalificato per due gare per il comportamento dallo stesso tenuto nell’ultima gara della scorsa stagione, disputata il 12.5.2002 tra le file della Società VERBANIA. La squalifica del sig. D’Antuono avrebbe pertanto dovuto essere scontata a partire dalla prima gara ufficiale successiva, e quindi nella prima gara di Campionato della attuale stagione sportiva, disputata tra le Società GRAVELLONA e GALLIATE in data 15.9.2002. Dall’esame del referto arbitrale, risulta al contrario che in tale gara il giocatore D’Antuono Denis sia stato impiegato dalla Società GRAVELLONA, disputando quindi l’incontro in pendenza di squalifica. Per tali motivi, la Commissione Disciplinare COSI’ DELIBERA a) ai sensi dell’art. 7 comma 5 sub. a) del C.G.S. commina alla Società GRAVELLONA CALCIO la sanzione della PERDITA DELLA GARA con il seguente punteggio: GRAVELLONA CALCIO - GALLIATE 0-2 nonché l’ammenda di Euro 155,00 (centocinquantacinque); b) squalifica per una ulteriore giornata il giocatore D’Antuono Denis; c) inibisce il dirigente accompagnatore della Società GRAVELLONA CALCIO, sig. Cerutti Mario, sino al 31.12.2002. Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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