Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 13del 10 Ottobre 2002 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società BORGOVERCELLI in relazione alla gara U.S.I. GRIGNASCO – BORGOVERCELLI del 15 Settembre 2002 (Campionato di Promozione – Girone A)

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 13del 10 Ottobre 2002 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società BORGOVERCELLI in relazione alla gara U.S.I. GRIGNASCO – BORGOVERCELLI del 15 Settembre 2002 (Campionato di Promozione - Girone A) PREMESSO CHE - con reclamo presentato a mezzo lettera raccomandata in data 24 Settembre 2002, comunicato a mezzo raccomandata a.r. alla USI GRIGNASCO, la Società BORGOVERCELLI ha contestato la regolarità della gara svoltasi in data 15 Settembre 2002 tra le menzionate Società. In particolare la Società BORGOVERCELLI contesta la partecipazione alla gara in questione del giocatore Aiello Gianni, che la Società GRIGNASCO avrebbe schierato nonostante il fatto che il medesimo non avesse scontato la squalifica inflittagli nella precedente stagione agonistica; - in effetti dalla documentazione esaminata il tesserato Aiello Gianni risulta essere stato squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizione (VIII infrazione) in relazione alla partita dello scorso 15 Maggio 2002, ultima giornata della stagione regolare; - sennonché dagli accertamenti eseguiti è emerso che la Società GRIGNASCO ha disputato, in data 26 Maggio 2002, con la Società CUSIANA lo spareggio relativo al Campionato di Prima categoria. Dalle distinte di gara è altresì emerso che la Società GRIGNASCO non ha schierato il tesserato Aiello in tale partita ufficiale, con il che il giocatore ha in tale occasione scontato la squalifica precedentemente inflittagli. - In effetti è ben vero che il Codice di Giustizia Sportiva prevede che i calciatori squalificati nel corso di una stagione debbano scontare la sanzione inflitta (nella misura non scontata nel corso della stagione regolare di riferimento) nella stagione successiva, tuttavia la gara di spareggio costituisce una parte integrante della stagione ufficiale e come tale in essa devono essere applicate le sanzioni disciplinari. - Nel caso in esame appare confermato che il calciatore Aiello Gianni aveva titolo per prendere parte alla gara GRIGNASCO – BORGOVERCELLI non essendo in costanza di squalifica; Per questi motivi la Commissione Disciplinare, RESPINGE il reclamo presentato dalla Società BORGOVERCELLI in relazione alla gara USI GRIGNASCO –BORGOVERCELLI del 15 Settembre 2002 il cui risultato risulta quindi omologato così come maturato sul campo e precisamente USI GRIGNASCO - BORGOVERCELLI 1-0 Dispone l’addebito della tassa non versata all’atto del reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it