Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 14 del 17 Ottobre 2002 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società MONCALIERI CALCIO avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicata in data 28.8.2002 con la quale il giocatore Caramellino Andrea veniva squalificato fino al 30.5.2003
Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 14 del 17 Ottobre 2002 – pubbl. su www.figc-crto.org
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo della Società MONCALIERI CALCIO avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicata in data 28.8.2002 con la quale il giocatore Caramellino Andrea veniva squalificato fino al 30.5.2003
Con il reclamo in oggetto la Società ricorrente chiede una congrua riduzione della squalifica inflitta al giocatore Andrea Caramellino a seguito dell’episodio occorso in data 31.5.2002.
Nel corso di tale gara, infatti, il direttore di gara provvedeva ad espellere il giocatore Caramellino a seguito di un fallo di gioco.
L’espulsione del giocatore provocava una risentita reazione di tutta la squadra di appartenenza del predetto, i cui compagni correvano intorno all’arbitro, verosimilmente sorpresi per la sanzione adottata.
Il direttore di gara riferiva, quindi, che in tale contesto veniva colpito ad una coscia, senza pero’ poter individuare nel modo più assoluto da chi tale colpo provenisse, anche a cagione della gran confusione creatasi.
In ogni caso, il Giudice Sportivo optava per la volontarietà del gesto e, una volta ricevuta l’indicazione della Società circa l’autore del colpo subito dall’arbitro – appunto Andrea Caramellino – emanava la succitata sanzione.
I responsabili del MONCALIERI CALCIO impugnavano, come detto, tale provvedimento deducendo l’assoluta involontarietà del gesto.
Chiedevano di essere sentiti ed in data 4.10.2002 comparivano avanti alla Commissione disciplinare della F.I.G.C. in via Volta 3, costituita dagli avv. Tommaso Servetto, Flavio Campagna e Claudio Strata, con la presenza del rappresentante dell’Associazione Arbitri, sig. Sergio Boccalatte.
Il Presidente della Società ed il giocatore confermavano quanto già rappresentato nel reclamo, e cioè che la sanzione era assai gravosa per il giovane giocatore, poiché il gesto era stato assolutamente involontario.
Il giocatore infatti spiegava che a seguito dell’esibizione del cartellino rosso, tutta la squadra effettivamente circondava il direttore di gara protestando vigorosamente e nell’avvicinarsi all’arbitro i suoi compagni lo spingevano facendolo finire addosso allo stesso: il giocatore, pur ammettendo l’impatto con l’arbitro, spiegava che ciò era solo la conseguenza della concitazione con cui i compagni si sono avvicinati all’arbitro.
Questa circostanza e’ peraltro stata riferita in modo simmetrico rispetto a quanto riferito dal direttore di gara.
Il direttore di gara era peraltro stato interpellato dal Giudice Sportivo, proprio al fine di precisare se secondo lui il colpo era stato volontario o meno, segno evidente che pure il Giudice Sportivo aveva il dubbio sulla dinamica esatta di tale gesto.
Il direttore di gara, dal canto suo, aveva detto che a suo parere il colpo era stato volontario.
Ora, sebbene il referto arbitrale sia connotato dal requisito della incontrovertibilità rispetto ai fatti accertati e confermati dall’arbitro, nel caso in cui vi siano elementi incerti, spetta al Giudice stabilire quale sia la versione più verosimile.
Nel caso in questione, pare a questa commissione che l’incertezza sull’intenzionalità del colpo non sia stata superata, proprio perché il direttore di gara non e’ stato minimamente in grado di cogliere da chi provenisse il gesto, ed allora sembra quantomeno strano poter affermare perentoriamente che il gesto non fu accidentale.
D’altro canto, gli altri elementi che vengono in soccorso – e cioè che il direttore di gara fu letteralmente accerchiato dai compagni di Andrea Caramellino i quali corsero con impeto verso di lui, il fatto che il colpo non sia stato violento, il fatto che il direttore di gara non abbia deciso la sospensione della gara per tale episodio, il fatto che dopo non abbia fatto ricorso alle cure mediche come normalmente avviene in situazioni omologhe (tutte circostanze oggettive e non smentite da alcunche’) – aprono uno squarcio sulla versione difensiva offerta dal giocatore Andrea Caramellino.
Il direttore di gara, nel supplemento di rapporto, arriva a scrivere che “siccome gli insulti e le proteste continuavano ho deciso di sospendere la partita definitivamente perché non era una partita di calcio e soprattutto ho preso questa decisione in merito all’episodio precedente perché non avevo mai visto un fallo cosi’ brutto”.
Nessuna menzione, stranamente, al fatto di essere stato colpito da qualcuno durante la mischia, con cio’ confermando la convinzione che tale episodio non sia stato significativo, che la sospensione della gara sia stata dettata da altre ragioni e che, pero’, in seguito sia stato successivamente rielaborato, scrivendo il supplemento di rapporto, forse per giustificare la decisione di sospendere la gara che aveva colto tutti di sorpresa.
Tutto cio’ premesso, la Commissione Disciplinare delibera di ridurre la squalifica inflitta al giocatore Andrea Caramellino sul presupposto della oggettivamente credibile ricostruzione del fatto in termini di accidentalità, comunque sanzionabile nel caso di specie per il fatto di essersi messo nelle condizioni di finire a contatto con l’arbitro, protestando da vicino, quando a seguito del brutto fallo descritto il giocatore stesso avrebbe dovuto accettare la sanzione senza nulla eccepire, come il regolamento vuole.
In parziale accoglimento del ricorso in oggetto, la Commissione Disciplinare delibera di squalificare il giocatore Andrea Caramellino fino al 15 Novembre 2002.
Nulla dispone sulla tassa.
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