Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 15 del 24 Ottobre 2002– pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società CANALE 2000 CALCIO relativamente alla partita CANALE 2000 CALCIO – VEZZA del 06.10.02 valevole per il Campionato di Seconda categoria Girone O
Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 15 del 24 Ottobre 2002– pubbl. su www.figc-crto.org
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo della Società CANALE 2000 CALCIO relativamente alla partita CANALE 2000 CALCIO – VEZZA del 06.10.02 valevole per il Campionato di Seconda categoria Girone O
Il reclamo di cui sopra è stato esaminato nella riunione dell’18.10.2002 dalla Commissione Disciplinare presenti: Avv. Tommaso Servetto (presidente), Avv. Ezio Scaramozzino, Avv. Loris Villani componenti.
Il Giudice Sportivo ha trasmesso a questa Commissione Disciplinare il suindicato reclamo essendo la medesima componente a decidere ai sensi dell’art. 42, c. 3 del Codice di Giustizia Sportiva.
In effetti la Società reclamante ha dapprima, in data 07.10.2002, inviato al Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cuneo un preannuncio di reclamo ed in data 08.10.2002 ha inviato sempre al Giudice Sportivo il vero e proprio reclamo.
Alla luce di ciò è palese la volontà della società reclamante di investire per la decisione il Giudice Sportivo in violazione del dettato normativo di cui all’art. 42, c. 3 che stabilisce una specifica competenza per materia in capo alla Commissione Disciplinare.
Non essendovi nel diritto sportivo un principio, omologo a quello vigente nel diritto ordinario penale, di conservazione degli atti del procedimento, ha errato il Giudice Sportivo a trasmettere gli atti alla Commissione Disciplinare ma doveva dichiarare la propria incompetenza per materia dichiarando inammissibile il ricorso lui proposto.
Al contempo il reclamo non può essere esaminato dalla Commissione Disciplinare perché non è a questa diretto.
È opportuno ricordare che il comma 5 dell’art. 29 prevede che “tutti i reclami e i ricorsi devono essere trasmessi, a cura degli interessati agli organi competenti” e che il comma 9 del medesimo articolo prevede, tra gli altri motivi di inammissibilità, la inosservanza di cui al comma 5.
Dalla lettura combinata delle disposizioni dell’art. 29 si deve desumere che il reclamo trasmesso a cura degli interessati (cioè i reclamanti), ad un organo incompetente a decidere deve essere dichiarato inammissibile e tale dichiarazione di inammissibilità doveva essere pronunciata da subito dal Giudice Sportivo.
La tesi di chi sostiene che il reclamo a chiunque inoltrato debba comunque essere esaminato dall’organo competente non può essere condivisa per una serie di motivi.
In primis perché tale ragionamento non trova fondamento nelle norme del Codice di Giustizia Sportiva; in secondo luogo perché svuoterebbe arbitrariamente di contenuto il dettato normativo previsto dall’art. 29, c. 5 e c. 9; terzo perché se il legislatore sportivo avesse voluto ciò lo avrebbe espressamente detto mentre invece con espressa previsione ha previsto il contrario e cioè l’inammissibilità del reclamo; quarto perché così facendo si verrebbe comunque a premiare chi ignora le norme a discapito di chi le conosce e le applica correttamente; da ultimo perché l’art. 2, c. 5 del Codice di Giustizia Sportiva prevede che non possa mai essere invocata a scusa l’ignoranza delle norme federali.
Alla luce di quanto sopra la Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il reclamo della Società CANALE 2000 CALCIO omologando il risultato conseguito al termine della gara.
Pone a carico della Società CANALE 2000 CALCIO la tassa di reclamo pari a Euro 104,00 che non risulta versata.
Copia degli atti vanno trasmessi alla Procura Federale per l’eventuale capo di incolpazione e la richiesta delle sanzioni ai sensi dell’art. 42 C.G.S. nei confronti della Società VEZZA e del proprio tesserato.
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