Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 16 del 31 Ottobre 2002 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società BRA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n.14 di codesto Comitato Regionale del 17.10.2002 in riferimento alla gara BRA – CHERASCHESE FAMILA del 13.10.2002 valida per il Campionato di Eccellenza – Girone B

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 16 del 31 Ottobre 2002 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società BRA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n.14 di codesto Comitato Regionale del 17.10.2002 in riferimento alla gara BRA – CHERASCHESE FAMILA del 13.10.2002 valida per il Campionato di Eccellenza – Girone B Con il ricorso in oggetto (preceduto, peraltro, da preannuncio di reclamo non previsto e non richiesto dalle norme del C.G.S.) la Società BRA lamenta l’eccessività della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo di 1° grado al giocatore ANTONA Enrico, chiedendo la riduzione della squalifica per 6 gare effettive a quella per un massimo di 1 gara. La decisione del Giudice Sportivo si fonda sulla circostanza che il fatto violento ascritto al giocatore (testata al volto dell’avversario) sarebbe avvenuto dopo la sua espulsione dal campo. Il rapporto arbitrale, però, sul punto non è esaustivo in quanto nell’argomentare le ragioni della espulsione colloca il fatto violento della testata in un momento successivo al fallo commesso ai danni dell’avversario e “prima di allontanarsi”, senza precisare se ciò sia avvenuto prima o dopo il provvedimento sanzionatorio. Sentito da codesta Commissione l’assistente dell’arbitro, questi ha spiegato (come da verbale in atti) che si trovava vicinissimo al luogo in cui è avvenuto il fatto oggetto di reclamo e che ricordava con precisione che la testata era stata data prima della espulsione ed, anzi, ne era stata la causa. Alla luce di quanto sopra, considerato che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo sarebbe stata certamente proporzionata alla gravità del fatto se questo fosse avvenuto nelle modalità intese dal Giudice di 1° grado, occorre invece procedere ad una parziale riduzione della sanzione ancorché non nei termini richiesti dalla ricorrente, in quanto trattasi pur sempre di condotta di particolare violenza e gravità (art.14 co.1 lett.f – co.9). P.Q.M. la Commissione Disciplinare, in parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo, delibera di ridurre la squalifica inflitta al giocatore ANTONA Enrico a 4 gare effettive. Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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