Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 13 Febbraio 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società SIRAGUSA CANELLI in relazione alla gara PRO CASALE CALCETTO – SIRAGUSA CANELLI del 2712003 Campionato Regionale Serie C2 Calcio a Cinque – Girone C

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 13 Febbraio 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società SIRAGUSA CANELLI in relazione alla gara PRO CASALE CALCETTO – SIRAGUSA CANELLI del 2712003 Campionato Regionale Serie C2 Calcio a Cinque - Girone C Con ricorso inviato in data 3012003 la Società SIRAGUSA CANELLI interpone ricorso per irregolare posizione dei giocatori, VILLARBONO Alex, VERGANO Alberto e MONAHIM Hadrioni schierati dalla Società avversaria nella gara in oggetto rispettivamente con i n. 10, 4 e 6. Sostiene la Società ricorrente che i suddetti calciatori non potevano prendere parte alla gara in quanto in posizione irregolare con il tesseramento. La Società ricorrente ha ritualmente inviato copia del reclamo alla Società avversaria, che ha fatto pervenire una memoria con la quale si riconosce che le pratiche per il tesseramento dei giocatori indicati non sono mai state attivate. Inoltre, gli accertamenti eseguiti presso l’Ufficio Tesseramenti hanno acclarato che, tra i giocatori citati, il solo VERGANO è noto in quanto tesserato per la Società MONFERRATO. Alla luce di quanto esposto il ricorso in oggetto deve essere accolto e pertanto si delibera quanto segue: - - alla società PROCASALE CALCETTO viene inflitta la sanzione della perdita della gara con il seguente risultato: PRO CASALE CALCETTO – SIRAGUSA CANELLI 0 –2 - - al giocatore VERGANO Alberto viene inflitta la sanzione della squalifica fino al 1552003 - - al dirigente accompagnatore della Società PRO CASALE CALCETTO sig. CASTELLANO Maurizio viene inflitta la sanzione dell’INIBIZIONE fino al 1552003 - - alla Società medesima viene inflitta la sanzione dell’ammenda per Euro 150 Nulla si delibera in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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