Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 20 Febbraio 20032003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società CHIERI avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo pubblicati sul comunicato ufficiale n. 30 del 6.2.2003 (gara CHIERI – ACQUI del 2.2.2003 – Campionato Eccellenza – Girone B)

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 20 Febbraio 20032003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società CHIERI avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo pubblicati sul comunicato ufficiale n. 30 del 6.2.2003 (gara CHIERI - ACQUI del 2.2.2003 - Campionato Eccellenza - Girone B) Con il ricorso in oggetto, la Società CHIERI richiede una riduzione dell’inibizione comminata al dirigente sig. Ronco Giuseppe, nonché della ammenda comminata alla Società, attribuendo ad alcune sviste arbitrali il comportamento del proprio medico sociale, limitatosi ad evidenziare al direttore di gara la gravità di un intervento compiuto da un giocatore avversario, circostanza che avrebbe anche determinato la reazione del pubblico. Per quanto riguarda la inibizione del dirigente l’impugnazione ai sensi dell’art. 41 comma 3 lett. b) C.G.S. è inammissibile poiché non sono impugnabili le inibizioni fino a un mese. Con riferimento invece all’ammenda, l’entità della stessa appare pienamente giustificata, se si considera il comportamento del pubblico riferito dal direttore di gara, ed in particolare i disordini avvenuti al termine del primo tempo, che determinavano un ritardo nella ripresa della gara. E’ di tutta evidenza la responsabilità della Società CHIERI per tali accadimenti, e la gravità dell’accaduto non consente di aderire alla richiesta di riduzione dell’ammenda. Per tali motivi la Commissione Disciplinare, dichiara INAMMISSIBILE il reclamo relativo alla inibizione e RESPINGE il reclamo nella parte riguardante la sanzione pecuniaria. Pone a carico della reclamante la tassa di reclamo di Euro 104,00 che non risulta versata.
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