Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 20 Febbraio 20032003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla Società AMICI CADILUNGHE in riferimento alla gara AMICI CADILUNGHE – PAST SANTHIA’ ARTICA ‘98 disputatasi il 3/2/2003 nell’ambito del Campionato Regionale Serie D Calcio a Cinque – Girone B

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 20 Febbraio 20032003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla Società AMICI CADILUNGHE in riferimento alla gara AMICI CADILUNGHE – PAST SANTHIA’ ARTICA ‘98 disputatasi il 3/2/2003 nell’ambito del Campionato Regionale Serie D Calcio a Cinque – Girone B All’esito della gara AMICI CADILUNGHE – PAST SANTHIA’ ARTICA ‘98, disputatasi il 3/2/2003, la Società AMICI CADILUNGHE proponeva rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, la squadra avversaria aveva schierato il calciatore LANGELLA Giuseppe non regolarmente tesserato, in quanto risultante svincolato in data 18/12/2002 dalla Società PAST. SANTHIA’ ARTICA ’98, come da elenco dei calciatori svincolati pubblicato sul comunicato ufficiale n° 29 del 31/1/2003. La Commissione Disciplinare, - dato atto che, con il ricorso in oggetto, la Società AMICI CADILUNGHE ha dedotto l’illegittimo impiego nella gara in questione, da parte della Società PAST. SANTHIA’ ARTICA ‘98, del calciatore LANGELLA Giuseppe perché non regolarmente tesserato ed ha richiesto la emissione dei provvedimenti consequenziali; - osservato che, dall’esperito accertamento presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Piemonte Valle d’Aosta della F.I.G.C. – L.N.D., è emerso che il suddetto giocatore risulta regolarmente tesserato con richiesta trasmessa in data 30/01/2003 dalla Società PAST. SANTHIA’ ARTICA ‘98; DELIBERA · di respingere il reclamo di che trattasi; · di confermare, conseguentemente, il risultato acquisito sul campo; · di disporre l’incameramento della prescritta tassa di reclamo che deve essere addebitata alla Società AMICI CADILUNGHE perché non versata.
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