Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 6 Marzo 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società MOLINESE relativo alla posizione irregolare del giocatore Luciano VOLPINI schierato dalla Societa’ FABBRICA nella gara valida per il Campionato di Seconda categoria del 16.2.2003 FABBRICA – MOLINESE

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 6 Marzo 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società MOLINESE relativo alla posizione irregolare del giocatore Luciano VOLPINI schierato dalla Societa’ FABBRICA nella gara valida per il Campionato di Seconda categoria del 16.2.2003 FABBRICA – MOLINESE La Società in oggetto chiede l’assegnazione della vittoria con il risultato di 0 – 2 della gara sopra citata per effetto dell’utilizzo da parte della Società FABBRICA del giocatore Luciano Volpini, non regolarmente. Il giocatore in questione non risulterebbe infatti svincolato alla data del 19.12.2002 ed avrebbe addirittura giocato il 22.12.2002 con la maglia del Varzi Calcio nel Campionato di Promozione Lombardo disputatosi a Settimo Milanese. Il ricorso è però inammissibile in quanto la Società ricorrente non ha dato prova di aver inviato alla controparte la raccomandata contenente la comunicazione del ricorso, come espressamente previsto dal Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. la Commissione Disciplinare dichiara INAMMISSIBILE il reclamo in oggetto. Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale ai sensi dell’art. 42 del Codice di Giustizia Sportiva per le statuizioni conseguenti alle violazioni prospettate dai ricorrenti.
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