Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 13 Marzo 2003– pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società CRISTO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n.26 del Comitato Provinciale di Alessandria del 27.2.2003 in riferimento alla gara AIRONE – CRISTO del 23.2.2003 valida per il Campionato di Terza Categoria – Girone A

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 13 Marzo 2003– pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società CRISTO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n.26 del Comitato Provinciale di Alessandria del 27.2.2003 in riferimento alla gara AIRONE – CRISTO del 23.2.2003 valida per il Campionato di Terza Categoria – Girone A Con il ricorso in oggetto la Società CRISTO lamenta l’eccessività della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al giocatore BELLITTI Marco (squalifica fino al 23.06.2003). La ricorrente propone una lettura dei fatti volta a ridurre la gravità del comportamento del proprio tesserato. Essa, però, si limita a contestare genericamente il contenuto del referto arbitrale che, non si deve dimenticare, ai sensi dell’art.31 lett.a1) C.G.S., fa “piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Non è, cioè, in alcun modo superabile quanto in esso descritto salvo i limitati poteri istruttori che l’art.31 lett. a2), a3), a4) C.G.S. conferisce agli organi di giustizia sportiva. Esaminate, pertanto, le deduzioni della società ricorrente, codesta Commissione ritiene che esse non siano idonee a contrastare il rapporto arbitrale che, peraltro, nel caso di specie, risulta chiaro, preciso e circostanziato. Le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo sono, quindi, eque e giuste e meritano la conferma. P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera di respingere il ricorso proposto dalla Società CRISTO. Pone a carico della Società CRISTO la tassa di reclamo pari a Euro 104 che non risulta versata.
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