Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 13 Marzo 2003– pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società BERNEZZO avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale Comitato Provinciale di Cuneo n. 28 del 20.2.2003, con il quale veniva comminata la squalifica sino al 30.6.2003 al giocatore GIORDANA Emil(gara Auxilium Cuneo – Bernezzo del 15.2.2003 – Campionato di Terza categoria)

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 13 Marzo 2003– pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società BERNEZZO avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale Comitato Provinciale di Cuneo n. 28 del 20.2.2003, con il quale veniva comminata la squalifica sino al 30.6.2003 al giocatore GIORDANA Emil(gara Auxilium Cuneo - Bernezzo del 15.2.2003 - Campionato di Terza categoria) Con il ricorso in oggetto la Società BERNEZZO richiede una riduzione della sanzione comminata al proprio giocatore sig. GIORDANA Emil, sminuendo la gravità dell’accaduto sulla base di una ricostruzione dei fatti in parte diversa da quella risultante dalla documentazione ufficiale, sostenendo altresì la casualità della spinta nei riguardi del direttore di gara ed affermando infine che in passato per episodi similari erano state comminate sanzioni di più lieve entità. Questa Commissione ritiene non vi sia motivo alcuno per disattendere la descrizione dei fatti come risultante nel rapporto arbitrale che, come noto, costituisce fonte di piena prova per gli organi di Giustizia Sportiva. Infatti l’arbitro ha riferito in modo inequivoco che alla notifica del provvedimento di espulsione il sig. GIORDANA inveiva ripetutamente e minacciosamente nei suoi confronti, attingendolo altresì con una spinta che lo costringeva ad arretrare. La pantomima è quindi proseguita anche mentre il giocatore si allontanava continuando ad insultare ed a minacciare il direttore di gara, con i compagni di squadra che gli impedivano di ritornare verso quest’ultimo; tale comportamento poco edificante veniva infine reiterato anche da bordo campo. Non v’è dubbio pertanto che la gravità della condotta del giocatore GIORDANA Emil giustifichi appieno l’entità della sanzione così come statuita dal Giudice Sportivo, e d’altro canto il riferimento a sanzioni in passato comminate per episodi violenti compiuti ai danni del direttore di gara non è pertinente, dovendo ogni situazione essere valutata in relazione al caso in concreto verificatosi. Per tali motivi la Commissione RESPINGE il ricorso della Società BERNEZZO, con conseguente addebito della tassa di reclamo di Euro 104 che non risulta versata.
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