Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 20 Marzo 2003– pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società PRO COLLEGNO COLLEGNESE avverso la squalifica del Giudice Sportivo che condanna la Società medesima a pagare 104 Euro di ammenda per intemperanze del pubblico nei confronti dell’arbitro nel corso ed a seguito della gara PRO COLLEGNO – RIVOLESE del 23.2.2003 – Campionato di Seconda categoria – Girone H

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 20 Marzo 2003– pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società PRO COLLEGNO COLLEGNESE avverso la squalifica del Giudice Sportivo che condanna la Società medesima a pagare 104 Euro di ammenda per intemperanze del pubblico nei confronti dell’arbitro nel corso ed a seguito della gara PRO COLLEGNO – RIVOLESE del 23.2.2003 - Campionato di Seconda categoria - Girone H Con il reclamo in oggetto, la Società ricorrente si duole dell’ammenda inflitta dal Giudice Sportivo per le intemperanze del pubblico nei confronti dell’arbitro. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Il direttore di gara nel referto scrive che il pubblico locale lo ha pesantemente ingiuriato e minacciato nel corso di tutta la gara ed anche dopo che la stessa era finita, tanto da costringerlo ad attendere che gli spettatori se ne andassero via prima di abbandonare a sua volta il campo di gioco. Il fatto che, come sostenuto dai ricorrenti, il direttore di gara nell’ora di attesa del dopo partita si sia intrattenuto con diverse persona a parlare, non prova certo l’infondatezza della sanzione del Giudice Sportivo. P.Q.M. la C.D. delibera di respingere il reclamo, ponendo a carico della Società la tassa di reclamo non versata.
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