Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 20 Marzo 2003– pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società SANFRONT relativo alla posizione irregolare del giocatore HILA NDOC schierato dalla Società IL MOVI CENTALLO nella gara valida per il Campionato di Terza categoria – Girone B del 01.03.2003 IL MOVI CENTALLO – SANFRONT

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 20 Marzo 2003– pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società SANFRONT relativo alla posizione irregolare del giocatore HILA NDOC schierato dalla Società IL MOVI CENTALLO nella gara valida per il Campionato di Terza categoria - Girone B del 01.03.2003 IL MOVI CENTALLO – SANFRONT La Società in oggetto chiede l’assegnazione della vittoria con il risultato di 0 – 2 della gara sopra citata per effetto dell’utilizzo da parte della Società MOVI CENTALLO del giocatore HILA NDOC, non regolarmente tesserato. Il ricorso è fondato e merita accoglimento in quanto il giocatore sopra citato non risulta tesserato, come da comunicazione pervenuta a questa Commissione il 13.3.2003. La gara valida per il Campionato di Terza categoria Girone B del 01.03.2003 MOVI CENTALLO – POLISPORTIVA SANFRONT deve pertanto essere omologato con il risultato 0 – 2. Il dirigente accompagnatore Sig. Giraudo Pierluigi della Società MOVI CENTALLO è di conseguenza squalificato fino al 14 Giugno 2003 e la Società multata di 150 euro
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it