Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 27 Marzo 2003– pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società LIBERTAS BIELLA avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale n. 35 del 13.3.2003, con il quale veniva comminata la squalifica sino al 6.5.2003 al tesserato Fracassi Vittore (gara BIOGLIESE VALMOS – LIBERTAS BIELLA del 9.3.2003 – Campionato di Prima Categoria – Girone C)
Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 27 Marzo 2003– pubbl. su www.figc-crto.org
Delibere della Commissione Disciplinare
Ricorso della Società LIBERTAS BIELLA avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale n. 35 del 13.3.2003, con il quale veniva comminata la squalifica sino al 6.5.2003 al tesserato Fracassi Vittore (gara BIOGLIESE VALMOS - LIBERTAS BIELLA del 9.3.2003 - Campionato di Prima Categoria - Girone C)
Con il ricorso in oggetto la Società LIBERTAS BIELLA richiede una riduzione della sanzione comminata al proprio massaggiatore sig. FRACASSI Vittore, affermando che il medesimo si sarebbe allontanato dal terreno di gioco senza obiezioni e senza apostrofare l’arbitro con insulti o frasi minacciose.
Questa Commissione osserva al contrario come il direttore di gara abbia inequivocabilmente riconosciuto ed identificato il sig. FRACASSI nell’autore delle frasi a lui rivolte.
Nella fattispecie, non vi sono motivi che consentano di disattendere le risultanze del rapporto arbitrale, che come noto costituisce fonte di piena prova per gli organi della Giustizia Sportiva.
Non v’è dubbio pertanto che il comportamento ascritto al tesserato squalificato giustifica appieno l’entità della sanzione comminata.
Per tali motivi la Commissione
RESPINGE
il ricorso della Società LIBERTAS BIELLA, con conseguente addebito della tassa di Euro 104,00 che non risulta versata.
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