Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 27 Marzo 2003– pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società GASSINO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 34 di codesto Comitato Regionale del 6.3.2003 in riferimento alla gara GASSINO – S.MAURIZIO MALANGHERO del 2.3.2003 valida per il Campionato di Prima Categoria – Girone F

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 27 Marzo 2003– pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società GASSINO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 34 di codesto Comitato Regionale del 6.3.2003 in riferimento alla gara GASSINO – S.MAURIZIO MALANGHERO del 2.3.2003 valida per il Campionato di Prima Categoria – Girone F Con il ricorso in oggetto la Società GASSINO lamenta l’eccessività della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al giocatore IATI’ Antonio (squalifica per sei gare effettive). La ricorrente propone una lettura dei fatti volta a ridurre la gravità del comportamento del proprio tesserato. In particolare, viene ammesso il fatto che il giocatore IATI’ abbia reagito ad un fallo subito colpendo con un pugno il giocatore avversario (episodio che già da solo giustificherebbe la sanzione inflitta), ma non che il medesimo successivamente abbia attinto l’avversario con uno sputo al volto. Essa, però, si limita a contestare genericamente il contenuto del referto arbitrale che, non si deve dimenticare, ai sensi dell’art.31 lett.a1) C.G.S., fa “piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Non è, cioè, superabile quanto in esso descritto salvo i limitati poteri istruttori che l’art.31 lett. a2), a3), a4) C.G.S. conferisce agli organi di Giustizia Sportiva. Esaminate, pertanto, le deduzioni della Società ricorrente, codesta Commissione ritiene che esse non siano idonee a contrastare il rapporto arbitrale che, peraltro, nel caso di specie, risulta chiaro, preciso e circostanziato. Le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo sono, quindi, eque e giuste e meritano la conferma. P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera di respingere il ricorso proposto dalla Società GASSINO. Pone a carico della Società GASSINO la tassa di reclamo pari a Euro 104 che, peraltro, risulta già versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it