Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 3 Aprile 2003– pubbl. su www.figc-crto.org – Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla Società REAL CIACCI avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo, in riferimento alla gara REAL CIACCI – GIRAUD COVARELLI, disputatasi il 10/03/2003 nell’ambito del Campionato Regionale Calcio a Cinque – Serie C2 – Girone A (Comunicato Ufficiale N° 35 del 13 Marzo 2003 – Punto 4.1.5)

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 3 Aprile 2003– pubbl. su www.figc-crto.org - Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla Società REAL CIACCI avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo, in riferimento alla gara REAL CIACCI – GIRAUD COVARELLI, disputatasi il 10/03/2003 nell’ambito del Campionato Regionale Calcio a Cinque - Serie C2 – Girone A (Comunicato Ufficiale N° 35 del 13 Marzo 2003 - Punto 4.1.5) - che il ricorso in oggetto è pervenuto presso la sede del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in data 24 Marzo 2003; - che in data 20 Marzo 2003 è stato pubblicato il Comunicato Ufficiale N° 36 che ha disposto l’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di Giustizia Sportiva e, in particolare, che i reclami alla Commissione Disciplinare, avverso le decisioni del Giudice Sportivo, devono pervenire presso la sede del Comitato Regionale entro il terzo giorno successivo alla pubblicazione del comunicato ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo; - che la Società reclamante avrebbe dovuto osservare il nuovo termine di tre giorni almeno dalla data di pubblicazione del comunicato ufficiale contenente la disposizione sopra riportata; - che l’inosservanza della precitata norma regolamentare preclude, di conseguenza, l’esame del merito, DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso in questione e dispone l’incameramento della prescritta tassa di € 104,00 che non risulta versata dalla Società REAL CIACCI. CONFERMA 1. la decisione di assegnare gara persa alla Società REAL CIACCI con il seguente risultato: REAL CIACCI – GIRAUD COVARELLI 0 – 2 2. la decisione di penalizzare di un punto in classifica la Società REAL CIACCI; 3. la decisione di comminare l’ammenda di € 52,00 alla REAL CIACCI come prima rinuncia.
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