Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 3 Aprile 2003– pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società BALANGERO avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo pubblicati sul comunicato ufficiale n. 33 del 20.3.2003, con i quali veniva comminata la squalifica per quattro gare al giocatore LAURO Massimiliano e l’ammenda di € 156 alla Società (gara BALANGERO – EDIL MAZZA del 12.3.2003 – Campionato di Seconda categoria girone G)

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 3 Aprile 2003– pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società BALANGERO avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo pubblicati sul comunicato ufficiale n. 33 del 20.3.2003, con i quali veniva comminata la squalifica per quattro gare al giocatore LAURO Massimiliano e l’ammenda di € 156 alla Società (gara BALANGERO - EDIL MAZZA del 12.3.2003 – Campionato di Seconda categoria girone G) Con il ricorso in oggetto, la Società BALANGERO richiede una revisione dei provvedimenti indicati in epigrafe, da un lato negando la volontarietà del gesto attribuito al proprio giocatore e dall’altro lato sostenendo che il comportamento del pubblico e dei dirigenti non era tale da giustificare l’applicazione di una sanzione pecuniaria. Questa Commissione, letto il ricorso e la documentazione ufficiale di gara, esprime le seguenti considerazioni. Il rapporto arbitrale ha inequivocabilmente riportato (ed il supplemento di rapporto ha ulteriormente confermato) che il sig. LAURO, al termine della gara, ha lanciato una borraccia piena d’acqua ed ha colpito al volto un dirigente della squadra avversaria: pienamente congrua appare pertanto l’entità della sanzione allo stesso comminata. Con riferimento invece alla sanzione pecuniaria, è opportuno anzitutto ricordare che le Società rispondono dell’operato dei propri sostenitori a titolo di responsabilità oggettiva e quindi a prescindere da eventuali addebiti di dolo o di colpa. Il comportamento dei sostenitori della Società BALANGERO in occasione della gara in questione, giustifica pertanto l’applicazione di una sanzione pecuniaria ai danni della stessa, oggettivamente responsabile dell’accaduto. Tuttavia il rapporto arbitrale conferma che i dirigenti del BALANGERO si sono adoperati nel tentativo di evitare situazioni di pericolo ai danni del direttore di gara. Tale circostanza deve essere tenuta in considerazione allo scopo di determinare l’entità dell’ammenda, che pertanto codesta Commissione Disciplinare ritiene di poter ridurre lievemente. Per tali ragioni, in parziale accoglimento del reclamo SI RIDUCE ad € 100 l’ammenda comminata alla Società BALANGERO, confermando invece la squalifica per quattro gare comminata al giocatore LAURO Massimiliano. Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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