Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 10 Aprile 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla Società ROSSELLI2000 AUXILIUM BRA avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo, in riferimento alla gara ROSSELLI2000 AUXILIUM BRA – SALICE FOSSANO, disputata il 17/03/2003 nell’ambito del Campionato di Calcio a Cinque – Serie C2 – Girone C (comunicato ufficiale n° 36 del 20 Marzo 2003 – Punto 4.1.5)

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 10 Aprile 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla Società ROSSELLI2000 AUXILIUM BRA avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo, in riferimento alla gara ROSSELLI2000 AUXILIUM BRA – SALICE FOSSANO, disputata il 17/03/2003 nell’ambito del Campionato di Calcio a Cinque - Serie C2 – Girone C (comunicato ufficiale n° 36 del 20 Marzo 2003 - Punto 4.1.5) La Commissione Disciplinare, composta dai Sigg. SERVETTO Avv. Tommaso, presidente, PAVARINI Avv. Paolo e SCARAMOZZINO Avv. Ezio, alla presenza del Sig. BOCCALATTE Sergio, rappresentante degli arbitri, rilevato preliminarmente - che il ricorso in oggetto è pervenuto presso la sede del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in data 31 Marzo 2003; - che in data 20 Marzo 2003 è stato pubblicato il comunicato ufficiale n° 36 che ha disposto l’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di Giustizia Sportiva e, in particolare, che i reclami alla Commissione Disciplinare, avverso le decisioni del Giudice Sportivo, devono pervenire presso la sede del Comitato Regionale entro il terzo giorno successivo alla pubblicazione del comunicato ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo; - che la Società reclamante non ha rispettato il termine di tre giorni dalla data di pubblicazione del comunicato ufficiale riportante il provvedimento impugnato; - che l’inosservanza della precitata norma regolamentare preclude, di conseguenza, l’esame del merito; - che, d’altro canto, il reclamo di cui trattasi risulta mancante di una qualsivoglia sottoscrizione; DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso in questione e dispone l’incameramento della prescritta tassa di € 104,00 che non risulta versata dalla Società ROSSELLI 2000 AUXILIUM BRA, CONFERMA la squalifica fino al 31/12/2003 inflitta al giocatore IANNACCONE Marco.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it