Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 10 Aprile 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla Società CANELLI in riferimento alla gara CANELLI – BEIBORG disputatasi il 17/3/2003 nell’ambito del Campionato di Calcio a Cinque – Serie D – Girone C
Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 10 Aprile 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo proposto dalla Società CANELLI in riferimento alla gara CANELLI – BEIBORG disputatasi il 17/3/2003 nell’ambito del Campionato di Calcio a Cinque – Serie D – Girone C
All’esito della gara CANELLI - BEIBORG, disputatasi il 17/3/2003 e terminata con il risultato finale di 13 a 5 a favore della Società BEIBORG, la Società CANELLI proponeva rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, la squadra avversaria aveva schierato il calciatore BERNO Fabrizio nonostante risultasse squalificato e chiedeva l’invalidazione del risultato ottenuto sul campo.
La COMMISSIONE DISCIPLINARE, composta dai Signori SERVETTO Avv. Tommaso, Presidente, SCARAMOZZINO Avv. Ezio e CAMPAGNA Avv. Flavio, alla presenza del Sig. BOCCALATTE Sergio, rappresentante dell’ A.I.A.:
- dato atto che, con il ricorso in oggetto, la Società CANELLI ha dedotto l’illegittimo impiego nella gara in questione, da parte della Società BEIBORG, del giocatore BERNO Fabrizio perché squalificato ed ha richiesto la emissione dei provvedimenti consequenziali ed in particolare la vittoria a tavolino;
- osservato che, dall’esame del comunicato ufficiale n° 35 del 13/3/2003, relativo alle gare disputatesi il 10/3/2003, al puno 4.1.6 si può rilevare che il calciatore BERNO Fabrizio risulta squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizione (quarta infrazione);
- acclarato che il suddetto calciatore avrebbe dovuto scontare la squalifica nella prima gara successiva alla data del 13/3/2003, giorno di pubblicazione del provvedimento di squalifica sul comunicato ufficiale e, quindi, nella giornata del 17/3/2003;
- ritenuto, di conseguenza, che il giocatore sopra menzionato è stato utilizzato nella gara anzidetta senza titolo legittimo e che, pertanto, la gara stessa va ritenuta invalidata ai sensi dell’art. 12, n° 5, lett. a del Codice di G.S.;
DELIBERA
1) di infliggere alla Società BEIBORG la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0 – 2, nonché l’ammenda di € 150 (centocinquanta);
2) di squalificare il giocatore BERNO Fabrizio per una ulteriore giornata di gara;
3) di squalificare fino al 30/4/2003 il capitano della suddetta Società MANIERO Luca, stante la impossibilità di sanzionare il dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, in quanto non citato in distinta;
4) di nulla disporre in merito alla tassa di reclamo che non risulta versata dalla Società reclamante.
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