Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 10 Aprile 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società CARRU’ avverso la decisione del Giudice Sportivo inclusa in comunicato ufficiale n. 34 del 2732003 del Comitato Provinciale di Cuneo in relazione alla gara OLYMPIC – CARRU’ svoltasi in data 1932003, Campionato di sECONDA Categoria, Girone O

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 10 Aprile 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società CARRU’ avverso la decisione del Giudice Sportivo inclusa in comunicato ufficiale n. 34 del 2732003 del Comitato Provinciale di Cuneo in relazione alla gara OLYMPIC - CARRU’ svoltasi in data 1932003, Campionato di sECONDA Categoria, Girone O Con ricorso inviato in data 242003 la Società CARRU’ si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica per tre gare il giocatore MILANI’ Filippo e fino al 2242003 l’allenatore GONELLA Davide e ne chiede la revoca o riduzione Riguardo alla sanzione inflitta all’allenatore, va preliminarmente osservato che l’esame nel merito è precluso in ragione di quanto disposto dall’art. 41 comma 3 lett. b) C.G.S. che, fra i provvedimenti disciplinari non impugnabili, annovera: “l’inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori fino a un mese”. Sul punto il reclamo va, pertanto, ritenuto inammissibile.. Quanto alla squalifica del giocatore, sostiene la Società ricorrente che il MILANI ha pronunciato solamente la frase ironica che gli viene attribuita nel referto arbitrale mentre si sarebbe astenuto dal proferire gli insulti all’indirizzo del direttore di gara che quest’ultimo asserisce di aver udito. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art. 31 C.G.S). Nel caso di specie il rapporto del direttore di gara ha fatto rilevare in modo puntuale e preciso come il MILANI dopo aver stretto la mano all’arbitro, accompagnando il gesto con frase sarcastica assolutamente fuori luogo in quel particolare frangente, all’atto di voltarsi, sia stato inequivocabilmente udito dal medesimo pronunciare i volgari insulti che gli vengono attribuiti. La squalifica per tre gare inflitta dal Giudice Sportivo appare pienamente congrua alla gravità della condotta tenuta dal MILANI, in considerazione del suo grado di capitano il quale dovrebbe calmare gli animi dei compagni di squadra anziché fomentare inutili rancori nei confronti dell’arbitro. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, RIGETTA il reclamo della Società CARRU’ dichiarando la medesima tenuta al pagamento della tassa di reclamo pari ad € 104 che non risulta versata
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