Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 10 Aprile 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società MADONNA GRAZIE avverso decisione del Giudice Sportivo di cui al comunicato ufficiale n. 31 del 13/03/2003 del Comitato Provinciale di Cuneo in relazione alla gara MADONNA GRAZIE – STELLA NERA DEMONTE del 08/03/2003, Campionato di Terza Categoria, Girone A

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 10 Aprile 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società MADONNA GRAZIE avverso decisione del Giudice Sportivo di cui al comunicato ufficiale n. 31 del 13/03/2003 del Comitato Provinciale di Cuneo in relazione alla gara MADONNA GRAZIE – STELLA NERA DEMONTE del 08/03/2003, Campionato di Terza Categoria, Girone A Con ricorso inviato in data 24/03/2003 la Società MADONNA GRAZIE si duole della squalifica fino al 11/03/2004 inflitta dal Giudice Sportivo al giocatore RAMONDA Fabrizio, espulso nel corso della gara in oggetto, chiedendone la riduzione. La Società ricorrente non contesta nel merito il provvedimento del Giudice Sportivo ma ne lamenta l’eccessiva severità alla luce di una serie di attenuanti che sono state specificate nel ricorso e che avrebbero in qualche modo contribuito ad accentuare la fragilità psicologica del ragazzo. Il reclamo non può trovare accoglimento. L’entità della sanzione inflitta dal Giudice di primo grado appare del tutto proporzionata alla gravità della condotta tenuta dal RAMONDA nei confronti del direttore di gara, senza che le attenuanti addotte nel ricorso possano giustificarne una riduzione. Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di R E S P I N G E R E il ricorso in oggetto, addebitando la tassa di reclamo di € 104,00 che non risulta versata.
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