Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 17 Aprile 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Delibera della Commissione Disciplinare a seguito del reclamo proposto dalla Polisportiva SANFRONT avverso alle decisioni del Giudice Sportivo in merito alla gara SANFRONT – COSTIGLIOLESE del giorno 28 Marzo 2003 (Campionato di Terza categoria)

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 17 Aprile 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Delibera della Commissione Disciplinare a seguito del reclamo proposto dalla Polisportiva SANFRONT avverso alle decisioni del Giudice Sportivo in merito alla gara SANFRONT - COSTIGLIOLESE del giorno 28 Marzo 2003 (Campionato di Terza categoria) La Commissione Disciplinare PREMESSO CHE - con ricorso privo di data ma inviato in data 7 Aprile 2003 a mezzo lettera raccomandata la Polisportiva SANFRONT ha proposto – senza chiarire peraltro le proprie richieste - reclamo avverso alla decisione, pubblicata sul Comunicato Ufficiale del Comitato Provinciale di Cuneo n.35 del 3 Aprile 2003, con la quale il Giudice Sportivo – in relazione alla gara svoltasi in data 28 marzo 2003 tra SANFRONT e COSTIGLIOLESE, stanti i gravi incidenti verificatisi, aveva tra l’altro irrogato la sanzione sportiva della gara persa a entrambe le squadre nonché la squalifica di tesserati di entrambe le Società partecipanti alla gara; CONSIDERATO CHE - con comunicazione pubblicata sul comunicato ufficiale n.36 in data 20 Marzo 2003 della F.I.G.C. Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta è stata disposta l’abbreviazione dei termini procedurali per le ultime 4 giornate dei Campionati Regionali e Provinciali della Lega Nazionale Dilettanti; - in particolare, con riferimento ai procedimenti di seconda istanza avanti le Commissioni Disciplinari è stato in tale sede precisato che i “reclami debbano pervenire presso la sede del Comitato Regionale entro il terzo giorno successivo alla pubblicazione dei Comunicati Ufficiali recanti i provvedimenti dei Giudici Sportivi con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, se proceduralmente prevista”; - nel caso di specie la Polisportiva SANFRONT ha spedito il reclamo – come confermato dall’annullo postale – in data 7 Aprile 2003; - il Comunicato Ufficiale recante le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo è stato pubblicato in data 3 Aprile 2003; - la gara SANFRONT - COSTIGLIOLESE era la quartultima gara del Campionato di pertinenza, così come confermato dalle verifiche eseguite; - da quanto precede risulta che il reclamo della Polisportiva SANFRONT è stato proposto tardivamente rispetto ai termini stabiliti e come tale è inammissibile Per questi motivi DELIBERA di respingere il reclamo della Polisportiva SANFRONT in quanto innammissibile, disponendo l’addebitamento della tassa di € 104,00 in quanto non versata.
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