Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 17 Aprile 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Delibera della Commissione Disciplinare a seguito del reclamo proposto dalla Polisportiva SANFRONT avverso alle decisioni del Giudice Sportivo in merito alla gara SANFRONT – COSTIGLIOLESE del giorno 28 Marzo 2003 (Campionato di Terza categoria)
Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 17 Aprile 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org
Delibere della Commissione Disciplinare
Delibera della Commissione Disciplinare a seguito del reclamo proposto dalla Polisportiva SANFRONT avverso alle decisioni del Giudice Sportivo in merito alla gara SANFRONT - COSTIGLIOLESE del giorno 28 Marzo 2003 (Campionato di Terza categoria)
La Commissione Disciplinare
PREMESSO CHE
- con ricorso privo di data ma inviato in data 7 Aprile 2003 a mezzo lettera raccomandata la Polisportiva SANFRONT ha proposto – senza chiarire peraltro le proprie richieste - reclamo avverso alla decisione, pubblicata sul Comunicato Ufficiale del Comitato Provinciale di Cuneo n.35 del 3 Aprile 2003, con la quale il Giudice Sportivo – in relazione alla gara svoltasi in data 28 marzo 2003 tra SANFRONT e COSTIGLIOLESE, stanti i gravi incidenti verificatisi, aveva tra l’altro irrogato la sanzione sportiva della gara persa a entrambe le squadre nonché la squalifica di tesserati di entrambe le Società partecipanti alla gara;
CONSIDERATO CHE
- con comunicazione pubblicata sul comunicato ufficiale n.36 in data 20 Marzo 2003 della F.I.G.C. Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta è stata disposta l’abbreviazione dei termini procedurali per le ultime 4 giornate dei Campionati Regionali e Provinciali della Lega Nazionale Dilettanti;
- in particolare, con riferimento ai procedimenti di seconda istanza avanti le Commissioni Disciplinari è stato in tale sede precisato che i “reclami debbano pervenire presso la sede del Comitato Regionale entro il terzo giorno successivo alla pubblicazione dei Comunicati Ufficiali recanti i provvedimenti dei Giudici Sportivi con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, se proceduralmente prevista”;
- nel caso di specie la Polisportiva SANFRONT ha spedito il reclamo – come confermato dall’annullo postale – in data 7 Aprile 2003;
- il Comunicato Ufficiale recante le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo è stato pubblicato in data 3 Aprile 2003;
- la gara SANFRONT - COSTIGLIOLESE era la quartultima gara del Campionato di pertinenza, così come confermato dalle verifiche eseguite;
- da quanto precede risulta che il reclamo della Polisportiva SANFRONT è stato proposto tardivamente rispetto ai termini stabiliti e come tale è inammissibile
Per questi motivi
DELIBERA
di respingere il reclamo della Polisportiva SANFRONT in quanto innammissibile, disponendo l’addebitamento della tassa di € 104,00 in quanto non versata.
Share the post "Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 17 Aprile 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Delibera della Commissione Disciplinare a seguito del reclamo proposto dalla Polisportiva SANFRONT avverso alle decisioni del Giudice Sportivo in merito alla gara SANFRONT – COSTIGLIOLESE del giorno 28 Marzo 2003 (Campionato di Terza categoria)"