Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 17 Aprile 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società SAMPIETRINA in riferimento alla regolarità della posizione dei giocatori DI VITTORIO Francesco e JURLO Ferdinando nella gara JUNIOR SAN GAUDENZIO – SAMPIETRINA del 30.3.2003 valida per il campionato di Terza categoria – Girone B

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 17 Aprile 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società SAMPIETRINA in riferimento alla regolarità della posizione dei giocatori DI VITTORIO Francesco e JURLO Ferdinando nella gara JUNIOR SAN GAUDENZIO - SAMPIETRINA del 30.3.2003 valida per il campionato di Terza categoria - Girone B Il reclamo in oggetto, con il quale la Società SAMPIETRINA ha denunciato l’impiego da parte della Società JUNIOR SAN GAUDENZIO di due giocatori non corrispondenti ai nominativi indicati in distinta, è fondato. Infatti dalle risultanze del rapporto di gara risulta che l’arbitro, al termine del primo tempo, ha effettuato una verifica, all’esito della quale ha riscontrato che il giocatori schierati dalla JUNIOR SAN GAUDENZIO con i numeri 10 (sig. Jurlo Ferdinando) e 4 (sig. Di Vittorio Francesco), non corrispondevano alle fotografie di cui ai rispettivi tesserini. Ne consegue che la Società JUNIOR SAN GAUDENZIO ha fatto disputare l’incontro a giocatori che non avevano titolo per parteciparvi. La posizione di tale Società risulta inoltre aggravata dal fatto che il suo dirigente accompagnatore, sig. Isella Enzo, ha certificato al termine dell’incontro la corrispondenza dei due giocatori in questione ai nominativi indicati in distinta ed ai cartellini consegnati al direttore di gara; le sanzioni che ne conseguono sono conseguenza di tale situazione, fermo restando che appare necessario interessare della questione la Procura Federale. Per tali motivi la Commissione Disciplinare COSI’ DELIBERA a) ai sensi dell’art. 7 comma 5 sub. a) del C.G.S. commina alla Società JUNIOR SAN GAUDENZIO la sanzione della PERDITA DELLA GARA con il seguente punteggio: JUNIOR SAN GAUDENZIO - SANPIETRINA 0-2 nonché l’ammenda di € 300,00 (trecento); b) inibisce il dirigente accompagnatore della Società JUNIOR SAN GAUDENZIO, sig. ISELLA Enzo, sino al 15.6.2003. Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per le opportune indagini. Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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