Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 24 Aprile 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società ARMENO avente ad oggetto la posizione irregolare del giocatore COLLE MARIANO della Società AMENO incontrata in data 6/04/2003 nell’ambito del Campionato di Terza categoria organizzato dal Comitato Provinciale Verbano Cusio Ossola.

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 24 Aprile 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società ARMENO avente ad oggetto la posizione irregolare del giocatore COLLE MARIANO della Società AMENO incontrata in data 6/04/2003 nell’ambito del Campionato di Terza categoria organizzato dal Comitato Provinciale Verbano Cusio Ossola. A seguito della gara indicata all’oggetto la Società sportiva ARMENO ricorreva alla Commissione Disciplinare, per la irregolare posizione del giocatore COLLE MARIANO della Società AMENO. Preliminarmente occorre evidenziare che con il comunicato ufficiale n° 36, pubblicato in data 20/03/2003, è stata disposta l’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di Giustizia Sportiva per le ultime quattro giornate dei Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a 11 e di Calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti e delle gare di play-off e play-out 2002-2003. Alla luce della suddetta abbreviazione dei termini, nei procedimenti di prima istanza avanti la Commissione Disciplinare come quello in oggetto, il reclamo deve pervenire o essere depositato presso la sede del Comitato Regionale entro il terzo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte. Il reclamo in questione, relativo alla gara disputata in data 6/04/03, è pervenuto presso la sede del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in data 15/04/2003 e quindi abbondantemente oltre il termine stabilito dalla disposizione citata, per cui ogni ulteriore esame nel merito della vicenda ad oggetto del reclamo è preclusa dall’inosservanza del suddetto termine procedurale. P.Q.M. La Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il ricorso in questione e dispone l’incameramento della prescritta tassa di € 104,00 che non risulta versata dalla Società ARMENO.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it