Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 24 Aprile 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società LINGOTTO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n.36 del Comitato Provinciale di Torino del 10.4.2003 in riferimento alla gara LAMET – LINGOTTO del 5.4.2003 valida per il Campionato Amatori
Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 24 Aprile 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org
Delibere della Commissione Disciplinare
Ricorso della Società LINGOTTO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n.36 del Comitato Provinciale di Torino del 10.4.2003 in riferimento alla gara LAMET – LINGOTTO del 5.4.2003 valida per il Campionato Amatori
La Società LINGOTTO si lamenta delle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo alla Società medesima (perdita della gara e ammenda di 104 Euro), ai giocatori ARMANO Paolo, CORPOSANTO Marco, BOSCOLO Roberto, VITALE Angelo (tutti squalificati per due gare effettive), DE VITA Davide (squalifica per quattro gare effettive) ed al dirigente CLEMENTE Antonio (inibizione sino al 30.6.2003) e ne chiede l’annullamento ovvero la riduzione.
Il ricorso, peraltro, deve essere dichiarato inammissibile.
Infatti, giusta la Comunicazione della F.I.G.C. pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 36 di codesto Comitato Regionale del 20.03.2003, i reclami alla Commissione Disciplinare, relativi alla ultime quattro gare dei Campionati Regionali e Provinciali e delle gare di Play-off e Play-out, devono pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro il terzo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo.
Tale disposizione deve trovare applicazione nel caso di specie in quanto la gara LINGOTTO – LAMET è la terzultima del Campionato Amatori (C.P. di Torino).
Il reclamo in oggetto è pervenuto a codesto Comitato Regionale in data 16.4.2003 e, quindi, oltre il termine sopra indicato atteso che il Comunicato Ufficiale riportante le decisioni impugnate è del 10.4.2003.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare,
dichiara inammissibile il ricorso.
Pone a carico della Società LINGOTTO la tassa di reclamo pari a € 104 che non risulta versata.
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