Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 26 Giugno 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società MONCALVESE CALCIO avverso le decisioni del Giudice Sportivo in ordine alla gara CANELLI – MONCALVESE dell’ 1/6/2003 relativa al Campionato di Promozione – Play Off
Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 26 Giugno 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo della Società MONCALVESE CALCIO avverso le decisioni del Giudice Sportivo in ordine alla gara CANELLI – MONCALVESE dell’ 1/6/2003 relativa al Campionato di Promozione - Play Off
Con il reclamo in oggetto, la Società MONCALVESE CALCIO contesta le decisioni, assunte dal Giudice Sportivo nei confronti del proprio tesserato INCARDONA Davide, pubblicate al punto 4.1.2. del C.U. N° 52 del 5/6/2003 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, sostenendo che le stesse sono basate su una ricostruzione dei fatti risultante da un rapporto arbitrale inesatto ed inveritiero.
In particolare, la Società reclamante nega che il calciatore INCARDONA Davide abbia colpito in due riprese l’arbitro con una testata, procurandogli prima dolore ad uno zigomo e poi la rottura del cronometro, pur riconoscendo che con questi abbia avuto un animato battibecco, e chiede che venga verificata la veridicità delle proprie affermazioni mediante un confronto con il direttore di gara.
La richiesta istruttoria di cui sopra non può trovare accoglimento in quanto non espressamente indicata fra i mezzi di prova previsti dall’art. 31 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, anzi espressamente vietata dal punto n° 4 dell’art.30, che detta norme sullo svolgimento dei procedimenti.
La Commissione Disciplinare, a seguito della richiesta di audizione espressamente avanzata dalla Società ricorrente, ha provveduto a sentire il calciatore INCARDONA Davide ed il dirigente CONDEMI Eduardo.
Il giocatore INCARDONA Davide ha ammesso che, al termine dei tempi supplementari, a causa del diniego da parte del direttore di gara di far calciare una punizione a proprio favore, avendo ritenuto scaduto il tempo di gioco, vi sia stato un assembramento di giocatori nei confronti dell’arbitro e che egli stesso sia stato uno dei più agitati, ma ha comunque negato di aver aggredito fisicamente l’arbitro.
Il dirigente CONDEMI Eduardo ha dichiarato che al termine della disputa dei tempi supplementari numerosi giocatori, tra cui l’INCARDONA, circondavano il direttore di gara e, per evitare guai, si recava dalla panchina verso il centro del campo e si frapponeva fra i giocatori e l’arbitro accompagnandolo poi negli spogliatoi. Aggiungeva poi che, a suo parere, l’arbitro non sembrava che fosse stato aggredito e colpito, nel modo successivamente descritto nel supplemento di rapporto di gara, in quanto non gli aveva riferito alcunchè in merito alle testate ricevute dall’INCARDONA.
La Commissione, resa edotta, nel corso dell’audizione del CONDEMI, del fatto che alla disputa dell’incontro era presente in qualità di osservatore arbitrale il Sig. BOCCALATTE Sergio, ha ritenuto opportuno sentire lo stesso.
Il Sig. BOCCALATTE ha dichiarato di non aver visto colpire l’arbitro in quanto assisteva alla gara dalla tribuna, ma ha potuto osservare un assembramento di numerosi giocatori che circondavano l’arbitro al termine dell’incontro. Successivamente, recatosi negli spogliatoi, poteva constatare di persona che l’arbitro presentava un vistoso arrossamento allo zigomo sinistro e che il cronometro dello stesso era completamente spento. Alla richiesta di spiegazioni, l’arbitro gli riferiva di essere stato colpito con una testata dal giocatore INCARDONA e di essere riuscito a parare col braccio sinistro una seconda testata che gli causava la rottura del cromometro.
La COMMISSIONE DISCIPLINARE, composta dai Signori SERVETTO Avv. Tommaso, Presidente, CAMPAGNA Avv. Flavio e SCARAMOZZINO Avv. Ezio, alla presenza del Sig. BOCCALATTE Sergio, in rappresentanza dell’A.I.A., ritenendo che le contestazioni avanzate dalla Società reclamante nei confronti del rapporto arbitrale, che costituisce piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, devono essere disattese, anche perché non suffragate da solide basi probatorie,
RESPINGE
il reclamo di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di € 104,00 che deve essere addebitata alla Società MONCALVESE CALCIO, perché non versata;
CONFERMA
la squalifica fino al 31/12/2004 inflitta al calciatore INCARDONA Davide.
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