COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 13 del 24/10/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo – Campionato di Eccellenza – Reclami Gara SAN PANCRAZIO SALENTINO – VIRTUS LOCOROTONDO del 13/10/ 2002
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 13 del 24/10/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Decisioni del Giudice Sportivo - Campionato di Eccellenza - Reclami
Gara SAN PANCRAZIO SALENTINO - VIRTUS LOCOROTONDO del 13/10/ 2002
IL GIUDICE SPORTIVO
Letti gli atti ufficiali;
Rilevato che con preannuncio telegrafico seguito da tempestivo reclamo la Polisportiva S. Pancrazio Salentino chiedeva di vedersi assegnata la vittoria a tavolino con il risultato di 2 - 0 per avere la società Virtus Locorotondo contravvenuto alla vigente normativa in materia di utilizzazione di giocatori juniores;
che in particolare la reclamante eccepiva che l'A.S. Locorotondo aveva iniziato la gara schierando n° 3 juniores e che al 25° del primo tempo il n° 4 BELVISO Emanuele (nato il 23/4/69) era stato sostituito dal n° 15 PASCAZIO Nicola (nato il 7/9/83) per cui gli juniores in campo era divenuti quattro;
che al 24° del secondo tempo veniva espulso il Signor PASCAZIO Nicola (classe 1983) per cui gli juniores schierati tornavano ad essere tre;
che al 28° del secondo tempo l'A.C. Locorotondo sostituiva il n° 11 BRESCIA Massimiliano (classe 1983) con il n° 14 ANACLERIO Michele (classe 1973) per cui concludeva la gara schierando solo due giocatori juniores;
che questo Giudice Sportivo ritiene che la norma in materia debba essere interpretata nel senso che deve essere garantita costantemente la presenza in campo di tre giocatori juniores rispetto alla quale la sola espulsione diretta di uno di essi ovvero un loro infortunio allorquando tutte le sostituzioni siano state effettuate giustificano una deroga all'obbligo generale ricadente su tutte le società in materia;
che l'organo giudicante ritiene opportuno richiamare l'analoga decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 20 del 13/12/2001, poi confermata dalla Commissione Disciplinare e dalla Commissione d'Appello Federale;
Tanto premesso
D E L I B E R A
1) In base all'art. 12 comma 5 C.G.S. di comminare all'A.S.VIRTUS LOCOROTONDO la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 2 - 0 in favore della POLISPORTIVA S.PANCRAZIO SALENTINO;
2) di non addebitare la tassa reclamo stante l'accoglimento dello stesso.
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