COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 11 DEL 10/10/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: POL. MATINO – U.S.MERINE del 15 settembre 2002 (Reclamo della Pol. Matino avverso il risultato della gara per la posizione irregolare del calciatore PALASCIANO ANGELO dell’ U. S. Merine).
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 11 DEL 10/10/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG
Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA
Gara: POL. MATINO - U.S.MERINE del 15 settembre 2002 (Reclamo della Pol. Matino avverso il risultato della gara per la posizione irregolare del calciatore PALASCIANO ANGELO dell' U. S. Merine).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- Letto il reclamo a margine citato;
- Considerato che il calciatore PALASCIANO ANGELO, nato il 24 aprile 1987,ha partecipato alla gara in epigrafe, pur non avendone titolo, poiché sfornito del prescritto certificato di idoneità specifica all'attività agonistica( art. 34 comma 3 delle NOIF);
- Ritenuto, pertanto, di dover applicare a carico dell'U. S. Merine la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara, prevista dall' art. 12 comma 5 C. G. S. ;
P.Q.M.
DELIBERA
Accogliere il reclamo della Pol. Matino e, per l'effetto, infliggere all' U. S. Merine la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 2 - 0 a favore della Pol. Matino;
- Non addebitare la tassa, stante l'accoglimento del reclamo.
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