COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 15 DEL 7/11/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: URSUS TRANI – A.S MINERVINO MURGE del 20 ottobre 2002 (Reclamo dell’ Ursus Trani in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico dell’allenatore, sig. FRANCESCHIELLO COSIMO , inibito fino al 22 novembre 2002 , di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 13 in data 24 ottobre 2002 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 15 DEL 7/11/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: URSUS TRANI - A.S MINERVINO MURGE del 20 ottobre 2002 (Reclamo dell' Ursus Trani in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico dell'allenatore, sig. FRANCESCHIELLO COSIMO , inibito fino al 22 novembre 2002 , di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 13 in data 24 ottobre 2002 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo a margine citato; Rilevato che l'inibizione inflitta all'allenatore , sig. FRANCESCHIELLO COSIMO , fino al 22 novembre 2002 , non è impugnabile ai sensi dell'art. 36 punto 3 lett. g) C.G.S.,per cui il reclamo non può essere preso in considerazione; P.Q.M. DELIBERA Dichiarare inammissibile il reclamo presentato dall'Ursus Trani e , per l'effetto , addebitare sul conto della reclamante la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it