COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 31 DEL 27/02/2003 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE -COMITATO PROVINCIALE di LECCE Gara: U. S. ASSI MAGLIE – A.S. TUGLIE del 5 febbraio 2003 (Reclamo dell’ U. S. Assi Maglie avverso il risultato della gara per la posizione irregolare del calciatore LEO ILARIO dell’ A. S. Tuglie, squalificato per due gare)

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 31 DEL 27/02/2003 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE -COMITATO PROVINCIALE di LECCE Gara: U. S. ASSI MAGLIE - A.S. TUGLIE del 5 febbraio 2003 (Reclamo dell' U. S. Assi Maglie avverso il risultato della gara per la posizione irregolare del calciatore LEO ILARIO dell' A. S. Tuglie, squalificato per due gare) Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo a margine citato; Considerato che il calciatore Leo Ilario dell' A. S, Tuglie risulta agli atti espulso nella gara Presicce -Tuglie dell'1 febbraio 2003; Ritenuto che ai sensi dell' art 41 punto 2 C. G. S. il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice Sportivo; Rilevato che il suddetto calciatore ha preso parte alla gara in oggetto in posizione irregolare; Visto ed applicato l' art. 12 punto 5 lett. a) C. G. S.; P.Q.M. D E L I B E R A Accogliere il reclamo dell' U. S. Assi Maglie e, per l'effetto , infliggere la punizione sportiva della perdita della gara all' A. S. Tuglie con il risultato di 2 - 0 a favore dell' U. S. Assi Maglie; Non addebitare la tassa stante l'accoglimento del reclamo.
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