COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 35 del 27/03/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo Campionato di Seconda categoria Gara TROIA – JUVENALIA del 2/ 3/ 2003

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 35 del 27/03/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo Campionato di Seconda categoria Gara TROIA - JUVENALIA del 2/ 3/ 2003 Esaminati gli atti ufficiali; Rilevato che con preannuncio telegrafico seguito da tempestivo reclamo, la società G.S. Troia adiva questo Giudice Sportivo avverso l'omologazione del risultato della gara indicata in oggetto, imputando alla società Juvenalia Foggia la violazione delle norme in materia di partecipazione dei calciatori juniores a gare ufficiali così come previsto dal C.U. n. 4 del 1/8/2002 del C.R.P.. In particolare, la reclamante deduceva che la soc. Juvenalia aveva sostituito il calciatore n. 9 Ricci Libero (20/04/70) con il n. 17 Maruotti Michele (04/06/80) e, successivamente, il n. 8 Ruo Giuseppe (30/10/85) con il n. 14 Bianchi Mario (16/06/81), terminando la gara con due soli calciatori appartenenti alla categoria Juniores; che la Soc. Troia concludeva,pertanto, chiedendo la vittoria inproprio favore per 2 - 0 . Tanto premesso, osserva questo G.S. quanto segue: Il direttore di gara, nel referto arbitrale,precisava che al termine dell'incontro, il dirigente accompagnatore ufficiale del Troia, Sig. Marino Gianluigi, recatosi nel suo spogliatoio per ritirare i documenti e il rapporto di gara, pur invitato ripetutamente a uscirvi, gli richiedeva con tono e comportamenti minacciosi di alterare il rapporto stesso nella parte relativa alle sostituzioni effettuate dalla soc. Juvenalia. In particolare, il citato Dirigente chiedeva che l'arbitro indicasse come calciatore sostituito dall'A.S. Juvenalia il n. 8 Ruo Giuseppe (30/10/85), anzichè il calciatore effettivamente sostituito n. 9 Ricci Libero (20/04/70).Tutto ciò, a detta del medesimo dirigente, al fine di provocare la sconfitta " a tavolino " della soc. Juvenalia per la violazione delle norme in materia di utilizzazione dei calciatori juniores. L'arbitro precisava altresì che, al solo scopo di assecondare la richiesta formulatagli dal citato dirigente e considerato il clima venutosi a creare anche per la presenza di numerosi sostenitori locali presenti all'esterno del suo spogliatoio, aveva consegnato al sig. Marino un referto redatto su un foglio bianco recante risultato, ammonizioni, espulsioni e sostituzioni. Le circostanze esposte nel rapporto di gara venivano integralmente confermate dal direttore di gara nel supplemento reso a questo G.S. in data 18/03/2003. Allo stesso modo, l'arbitro confermava che, contrariamente a quanto sostenuto dall'odierna reclamante, la soc. Juvenalia aveva provveduto a effettuare una sola sostituzione e, precisamente, quella tra il calciatore n. 9 Ricci Libero e il Calciatore n. 14 Bianchi Mario. Pertanto, è di tutta evidenza che le deduzioni svolte dalla soc. Troia non trovano alcun riscontro negli atti ufficiali e che, al contrario, particolarmente grave deve essere considerato il comportamento assunto dal dirigente accompagnatore della medesima soc., sig. Marino Gianluigi; tutto ciò premesso,questo G.S. D E L I B E R A 1) di rigettare il reclamo proposto dalla Soc. G.S. Troia e, per l'effetto, di addebitare la relativa tassa sul conto della società; 2) di confermare il risultato conseguito sul campo di 3 - 3; 3) di infliggere al dirigente accompagnatore della Soc. G.S. Troia, Sig. Marino Gianluigi, la sanzione della inibizione allo svolgimento di attività federali fino al 25/03/2006; 4) di comminare alla Soc. G.S. Troia la sanzione della penalizzazione di punti 2 in classifica, a titolo di responsabilità oggettiva, avendo essa fatto proprio, mediante la proposizione del reclamo, il grave e antisportivo comportamento tenuto dal suo dirigente.
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