COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 35 del 27/03/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo Campionato di Seconda categoria Gara CRONOSTEELBARI – ANCIS MARTINA CALCIO del 16/ 3/ 2003
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 35 del 27/03/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Decisioni del Giudice Sportivo
Campionato di Seconda categoria
Gara CRONOSTEELBARI - ANCIS MARTINA CALCIO del 16/ 3/ 2003
Esaminati gli atti ufficiali;
Rilevato che:
- con tempestivo reclamo del 17/03/2003 la soc. Ancis Martina Calcio deduceva di non aver potuto partecipare alla gara in oggetto a causa di un avaria al motore subita dall'automezzo adibito al trasporto degliatleti;
- a supporto della tesi esposta, produceva la dichiarazione resa dal suo presidente al corpo di polizia municipale di Modugno;
tanto rilevato questo G.S. osserva quanto segue:
il reclamo proposto dalla soc. Ancis Martina Calcio non può trovare accoglimento e va pertanto rigettato.
Infatti, la documentazione prodotta dalla reclamante non può essere considerata atta a dimostrare in maniera inconfutabile l'esistenza di una causa di forza maggiore tale da impedirne la partecipazione alla gara in oggetto, poichè il corpo di polizia municipale di Modugno non ha provveduto alla effettiva constatazione dell'avaria occorsa all'automezzo della reclamante, limitandosi a raccogliere la dichiarazione resa dal suo presidente.
Pertanto
DELIBERA
1) di comminare alla soc. ANCIS MARTINA la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 2 - 0 in favore della soc. CRONOSTEEL BARI;
2) di comminare alla soc. ANCIS MARTINA la penalizzazione di un punto in classifica;
3) di comminare alla soc. ANCIS MARTINA l'ammenda di Euro 52,00 per prima rinuncia, nonchè il pagamento dell'indennizzo di Euro 155,00 per mancato incasso.