COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 37 del 10/04/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara ATLETICO MODUGNO – ATLETICO BOVINO del 23/ 3/ 2003

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 37 del 10/04/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara ATLETICO MODUGNO - ATLETICO BOVINO del 23/ 3/ 2003 Esaminati gli atti ufficiali rilevato - che con preannuncio telegrafico seguito da reclamo la società Atletico Bovino inviava alla Commissione Disciplinare il reclamo avverso il risultato della gara indicata in oggetto; - che la Commissione Disciplinare in data 3/4/03 rimetteva gli atti a questo G.S. per competenza ed in ottemperanza al principio della conservazione degli atti; - che tra gli allegati al reclamo non si evince la presenza della ricevuta di invio del reclamo alla controparte Atletico Modugno, espressamente prevista dall'articolo 29 comma 5 C.G.S.; - che ai sensi dell'art. 29 comma 9 CGS l'inosservanza di tale formalità costituisce motivo di inammissibilità del reclamo, precludendone l'esame nel merito; tanto premesso DELIBERA 1) di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Atletico Bovino, addebitando la relativa tassa sul conto dell'istante; 2) di confermare il risultato della gara in oggetto di 1 - 1 così come conseguito sul campo.
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