COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 39 del 2/05/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PROMOZIONE Gara: ATLETICO ANDRIA – U S AUDACE CERIGNOLA del 6 aprile 2003 (Reclamo dell’U S Audace Cerignola in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore LUCINO VINCENZO , squalificato fino all’8 aprile 2004 , di cui alla delibera riportata sul Com Uff n 37 in data 10 aprile 2003 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 39 del 2/05/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Delibere della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO di PROMOZIONE
Gara: ATLETICO ANDRIA – U S AUDACE CERIGNOLA del 6 aprile 2003 (Reclamo dell’U S Audace Cerignola in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore LUCINO VINCENZO , squalificato fino all’8 aprile 2004 , di cui alla delibera riportata sul Com Uff n 37 in data 10 aprile 2003 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
Letto il reclamo a margine citato;
Rilevato che , con Com Uff n 34 del 20 marzo 2003 del Comitato Regionale Puglia, è stata pubblicata la delibera del Presidente Federale concernente l’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi della Giustizia Sportiva per le ultime quattro giornate dei Campionati Regionali e Provinciali di calcio a undici e di calcio a cinque della L. N. D. e delle gare di play off e play out della stagione sportiva 2002 – 2003;
Che , in particolare , i reclami per i procedimenti di seconda istanza dinanzi la Commissione Disciplinare “ devono pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale di appartenenza entro il terzo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo”;
Che il reclamo in epigrafe è pervenuto a questo Comitato Regionale il 16 aprile 2003 ,quindi ben oltre il termine prescritto;
Che , pertanto , il reclamo non può essere preso in esame;
P. Q. M.
D E L I B E R A
Dichiarare inammissibile il reclamo proposto dall’U. S. Audace Cerignola e, per l’effetto , addebitare la relativa tassa sul conto della Società reclamante.
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