COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 39 del 2/05/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: U. S. SOLETO – G. S STELLA del COLLE del 6 aprile 2003(Reclamo del G. S Stella del Colle in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore DE NUZZO LUIGI, squalificato fino all’8 aprile 2004 , di cui alla delibera riportata sul Com . Uff. n. 37 in data 10 aprile 2003 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 39 del 2/05/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: U. S. SOLETO – G. S STELLA del COLLE del 6 aprile 2003(Reclamo del G. S Stella del Colle in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore DE NUZZO LUIGI, squalificato fino all’8 aprile 2004 , di cui alla delibera riportata sul Com . Uff. n. 37 in data 10 aprile 2003 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo a margine citato; Rilevato che con Com. Uff. n. 34 del 20 marzo 2003 del Comitato Regionale Puglia è stata pubblicata la delibera del Presidente Federale concernente l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le ultime quattro giornate dei campionati regionali e provinciali di calcio a undici e di calcio a cinque della LND e delle gare di play off e play out della stagione sportiva 2002-2003; Che, in particolare , i reclami per i procedimenti di seconda istanza dinanzi la Commissione Disciplinare “devono pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale di appartenenza entro il terzo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo”; Considerato che il reclamo in epigrafe è pervenuto a questo Comitato Regionale il 18 aprile 2003 quindi oltre il termine prescritto; P. Q. M . D E L I B E R A Dichiarare inammissibile il reclamo proposto dal G. S. Stella del Colle e, per l’effetto , addebitare la tassa sul conto della reclamante.
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