COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 42 del 22/05/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di ECCELLENZA Gara: U.S. TAURISANO – A.C. VIRTUS LOCOROTONDO del 27 aprile 2003 (Reclamo dell’U S Taurisano in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della Società per la squalifica del terreno di gioco per due giornate di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 40 in data 8 maggio 2003 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 42 del 22/05/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Delibere della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO di ECCELLENZA
Gara: U.S. TAURISANO – A.C. VIRTUS LOCOROTONDO del 27 aprile 2003 (Reclamo dell’U S Taurisano in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della Società per la squalifica del terreno di gioco per due giornate di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 40 in data 8 maggio 2003 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
Letto il reclamo a margine citato;
Rilevato che, nel corso del campionato della stagione sportiva 2002-2003, la Società reclamante è stata sanzionata per ben quattro volte per varie intemperanze dei propri tifosi;
Che, sulla scorta di tali precedenti ,considerata la gravità dei fatti verificatisi durante la gara ,in oggetto citata, equa appare la sanzione adottata dal Primo Giudice;
P.Q.M. D E L I B E R A
Respingere il reclamo proposto dall’U.S. Taurisano e, per l’effetto, addebitare la relativa tassa sul conto della reclamante.
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