COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 42 del 22/05/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare COMITATO PROVINCIALE di LECCE Gara: NERETINA NARDO’ – A.C.ALEZIO del 27 aprile 2003(Reclamo dell’A C Alezio avverso la punizione sportiva della perdita della gara di cui alla delibera del Giudice Sportivo riportata sul Com Uff n 38 in data 30 aprile 2003 del Comitato Provinciale di Lecce).

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 42 del 22/05/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare COMITATO PROVINCIALE di LECCE Gara: NERETINA NARDO’ – A.C.ALEZIO del 27 aprile 2003(Reclamo dell’A C Alezio avverso la punizione sportiva della perdita della gara di cui alla delibera del Giudice Sportivo riportata sul Com Uff n 38 in data 30 aprile 2003 del Comitato Provinciale di Lecce). Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo a margine citato; Rilevato che con Com Uff n 34 del 20 marzo 2003 del Comitato Regionale Puglia è stata pubblicata la delibera del Presidente Federale concernente l’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi della Giustizia Sportiva per le ultime quattro giornate dei campionati regionali e provinciali di calcio a undici e calcio a cinque della LND e delle gare di play off e play out della stagione sportiva 2002-2003; Che, in particolare, i reclami per i procedimenti di seconda istanza dinanzi alla Commissione Disciplinare “ devono pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale di appartenenza entro il terzo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo”; Che il reclamo in questione ,spedito il 7 maggio 2003,è pervenuto al Comitato Regionale il 12 maggio 2003,ben oltre il termine prescritto; Che, pertanto, il reclamo non può essere preso in esame; P.Q.M. D E L I B E R A Dichiarare inammissibile il reclamo proposto dall’ A C Alezio e, per l’effetto, addebitare la relativa tassa sul conto della reclamante.
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