COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°11 del 3 ottobre 2002 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GARA DEL 29/09/2002 SAN LORENZO SANLURI – SADALI

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°11 del 3 ottobre 2002 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GARA DEL 29/09/2002 SAN LORENZO SANLURI - SADALI Con reclamo regolarmente preannunciato e ritualmente inoltrato, la Polisportiva Sadali lamenta di essere venuta a conoscenza, solo la mattina del 29.09.2002, grazie alla lettura del quotidiano l'Unione Sarda, che la gara con il San Lorenzo Sanluri, in calendario per il 29.09.2002, era stata anticipata alle ore 11; nessuna comunicazione in tal senso, a detta della Società reclamante, era stata riportata sui C.U. della Federazione, per cui la società stessa non ha potuto presentarsi nel campo di gioco entro tale ora. Chiede pertanto la ripetizione della gara in oggetto. Il reclamo non può per essere accolto posto che risulta provato che il calendario delle gare è stato allegato al C.U. n°9 del 19.09.2002 e che in tale calendario viene precisato che la soc. San Lorenzo Sanluri disputerà tutti i suoi incontri casalinghi alle ore 11. Tutto ciò premesso il Giudice Sportivo: -respinge il reclamo ed addebita la relativa tassa; -applica la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 2 a 0 a favore della soc.San Lorenzo Sanluri e la penalizzazione di un punto in classifica a carico della soc. Sadali; -infligge alla Società Sadali l'ammenda di 52 euro per prima rinuncia.
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