COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N°24 DEL 3 GENNAIO 2003 – PUBBL. SU WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare POL. MASULLESE MASULLAS (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera G.S. C.U. n°22 del 12.12.2002 Gara Meana Sardo/ Masullese Masullas del 7.12.2002

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N°24 DEL 3 GENNAIO 2003 – PUBBL. SU WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare POL. MASULLESE MASULLAS (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera G.S. C.U. n°22 del 12.12.2002 Gara Meana Sardo/ Masullese Masullas del 7.12.2002 La Polisportiva Masullese Masullas ha proposto rituale reclamo avverso i seguenti provvedimenti: 1) Inibizione inflitta al dirigente CAU Averaldo, per espressioni ingiuriose che egli rivolse all’arbitro, sia sul campo, prima e dopo il suo allontanamento, che dalla tribuna nella quale si era sistemato, reiterate al termine della gara; 2) Squalifica per n°7 gare effettive inflitta al giocatore CERA Andrea, per aver strattonato per un braccio il direttore di gara, procurandogli un forte dolore; 3) Squalifica per n°5 gare effettive, inflitta al giocatore ORRU’ Stefano, per avere spintonato con forza il direttore di gara, facendogli perdere l’equilibrio; 4) Squalifica per n°4 gare effettive, inflitta al giocatore MURU Gianni, perchè, dopo l’espulsione di un compagno di squadra, si avventava verso il direttore di gara, tentando di aggredirlo e proferendo frasi minacciose; 5) Squalifica per n°2 giornate di gara, inflitte ai giocatori ATZEI Ignazio, SIUNI Daniele (capitano della squadra), ritenuti rispettivamente responsabili di avere ingiuriato l’arbitro e di aver adottato comportamento antiregolamentare (nel non avere il Siuni consentito l’identificazione del giocatore Murru, al momento del compimento delle infrazioni). La reclamante contesta il fondamento di tali addebiti, e domanda l’annullamento delle sanzioni, ovvero, in subordine, la loro riduzione. La stessa Società, inoltre, ritenendo eccessiva ed immotivata la decisione dell’arbitro di sospendere l’incontro, ne domanda la ripetizione in quanto, a suo dire, ricorrevano le condizioni per portarla a conclusione. La Commissione, letti gli atti, rileva, preliminarmente: 1) quanto alla squalifica per n°2 giornate inflitta ai giocatori Atzei Ignazio e Siuni Daniele, la stessa non è impugnabile, ai sensi dell’art.41, n°3, lett.a) del C.G.S., ed il reclamo è perciò inammissibile; 2) quanto all’inibizione al dirigente Cau Averaldo, anche in questo caso la sanzionie non è impugnabile, ed il reclamo è perciò sul punto inammissibile, ai sensi dell’art.41, n°3, lett.b) del C.G.S.; Riguardo ai provvedimenti adottati a carico dei giocatori, rileva: - quanto alla squalifica inflitta a Cera Andrea, che quest’ultimo si rese effettivamente responsabile dell’atto di violenza sull’arbitro, tanto da apparire adeguata alla gravità del comportamento, ed alle sue conseguenze, la sanzione adottata; - del pari adeguate alla gravità della condotta posta in essere dai tesserati Orrù Stefano, Muru Gianni, sulla scorta della dettagliata descrizione fornita nel referto e nel supplemento allegato, risultano le squalifiche loro inflitte, cosicchè del tutto immotivata è la richiesta di revoca o di riduzione delle stesse. A seguito dei provvedimenti di espulsione, essendo venuto meno, ai sensi dell’art.73, n°2 delle NN.OO.II. della F.I.G.C., il numero minimo di sette giocatori previsto per la continuazione della gara, risulta ineccepibile la decisione di sospensione dell’incontro. Anche su tale punto, pertanto, risulta infondata la richiesta della reclamante di ripetizione della stessa. Per tali motivi la Commissione DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo in ordine alle squalifiche inflitte ai giocatori Atzei Ignazio e Siuni Daniele, nonchè in ordine all’inibizione del dirigente Cau Averaldo e di respingere il reclamo nel resto. Dispone l’addebito della tassa.
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