COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°25 del 9 gennaio 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare U.S. MANDAS ( Campionato di Promozione ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 23 del 19 dicembre 2002. Gara Mandas / Sarroch del 15 dicembre 2002.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°25 del 9 gennaio 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare U.S. MANDAS ( Campionato di Promozione ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 23 del 19 dicembre 2002. Gara Mandas / Sarroch del 15 dicembre 2002. L’U.S. Mandas propone reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo sopra emarginata, in ordine alle seguenti sanzioni: 1) inibizione al dirigente Atzori Antonello fino al 31 gennaio 2003 perché, espulso per aver rivolto all’arbitro e ad un suo assistente ripetute ingiurie, ritardava l’uscita dal campo abbandonandosi a nuove escandescenze e, al termine della gara, rivolgeva altri insulti e minacce ad un assistente; 2) ammenda Euro 500,00 e diffida in quanto numerose persone non autorizzate, indebitamente presenti presso gli spogliatoi al termine della gara, assumevano atteggiamento intimidatorio ed offensivo nei confronti dell’arbitro. Una di queste, qualificatasi come sindaco del comune di Mandas, rivolgeva all’arbitro ripetute espressioni di critica, in termini ingiuriosi e, benchè invitato ad allontanarsi, seguiva lo stesso arbitro fin dentro gli spogliatoi. Infine, un altro individuo, non identificato, tentava di colpire un assistente dell’arbitro con una stampella. La reclamante contesta l’entità delle sanzioni ritenendole eccessivamente gravose ed ingiustificate. Per quanto attiene all’inibizione del dirigente Atzori Antonello, nei motivi del reclamo la sanzione viene ritenuta del tutto sproporzionata rispetto all’effettiva natura dell’infrazione riferita dall’arbitro. Al riguardo viene ammesso che l’Atzori abbia proferito ingiurie mentre si disconosce che il predetto dirigente abbia deliberatamente ritardato l’uscita dal campo abbandonandosi ad escandescenze. Con riferimento alla sanzione dell’ammenda viene rappresentato come il giudice sportivo non avrebbe preso in esame tutte le circostanze di fatto realmente emerse, travisando il contenuto del rapporto arbitrale con riguardo, soprattutto, al comportamento tenuto a fine gara dai dirigenti e dal sindaco di Mandas - presente, tra l’altro, quale autorità di pubblica sicurezza - che in alcun modo avrebbero ingiuriato ed assunto atteggiamenti intimidatori nei confronti del direttore di gara. Sulla base di tali assunti, la Società Mandas chiede una congrua riduzione dell’inibizione inflitta all’Atzori, la revoca o la riduzione dell’ammenda nonché la revoca della diffida. La Commissione, esaminato il referto arbitrale ed il supplemento allegato, fa propria la circostanziata relazione degli accadimenti così come riportati nel referto del direttore di gara e del suo assistente. Non essendovi dubbio alcuno in merito al verificarsi dei fatti riportati in modo chiaro e circostanziato resta da stabilire la congruità delle sanzioni inflitte. A questo proposito la Commissione rileva: a) quanto all’inibizione del dirigente Atzori, che quest’ultimo si rese responsabile delle ingiurie che determinarono il suo allontanamento dal terreno di gioco e che in tale comportamento egli proseguì al termine della gara. In relazione alla portata di tale condotta la sanzione adottata appare congrua rispetto ai fatti contestati tenuto conto del fatto che l’Atzori ha posto in essere un comportamento ingiurioso, reiterato anche a fine gara, con deplorevoli espressioni non consone al ruolo dal medesimo ricoperto; b) quanto all’ammenda, che le molte persone presenti a fine gara presso gli spogliatoi, comunque non iscritte in elenco, si resero responsabili di ripetute espressioni di critica all’operato della terna arbitrale. La grave portata di tale comportamento rende necessaria la conferma della sanzione tenuto conto del fatto che i giudici di gara dovettero subire una contestazione generalizzata seppure non sfociata - se non da parte del Dirigente accompagnatore - con espressioni ingiuriose e minacciose. In ordine alla sanzione della diffida, questa Commissione ritiene, viceversa, che la stessa pare eccessiva tenuto conto del fatto che gli atteggiamenti tenuti dai tesserati sono ascrivibili ad un unico contesto al termine della gara e non hanno comportato atti di violenza nei confronti dei giudici di gara. Per tali motivi, la Commissione, in accoglimento parziale del reclamo, DELIBERA di revocare la sanzione della diffida confermando nel resto. Dispone il non addebito della tassa reclamo.
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