COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°25 del 9 gennaio 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare S.C. TURRITANA ( Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera G.S. C.U. n° 23 del 19.12.2002. Gara Atletico Uri / Turritana del 15.12.2002.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°25 del 9 gennaio 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare S.C. TURRITANA ( Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera G.S. C.U. n° 23 del 19.12.2002. Gara Atletico Uri / Turritana del 15.12.2002. La S.C. Turritana propone reclamo avverso i seguenti provvedimenti sanzionatori: 1) squalifica per due giornate inflitta al giocatore Cossu Natale, per espressioni irriguardose rivolte all’arbitro e per avere ritardato l’uscita dal campo, dopo l’espulsione; 2) squalifica per cinque giornate inflitta al giocatore Borra Marco, per aver colpito l’arbitro con una spallata sul braccio destro, procurandogli dolore, e, alla notifica del provvedimento di espulsione, per aver ritardato l’uscita dal campo; 3) inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell’art. 14 del C.G.S., fino all’8.01.2003, inflitta al dirigente Pintus Giulio, per espressioni volgari proferite e reiterate all’indirizzo dell’arbitro, al termine della gara. La reclamante contesta gli addebiti e domanda la revoca o, in subordine, una riduzione delle sanzioni. La Commissione ha convocato l’arbitro a chiarimenti, ma ha dovuto, suo malgrado, prendere atto della mancata comparizione e della preannunziata impossibilità dello stesso, per tutto il corrente mese di gennaio 2003, a comparire, per asseriti motivi di lavoro. In considerazione di ciò, la stessa Commissione ha dovuto decidere sulla scorta del rapporto arbitrale e delle precisazioni fornite dal legale rappresentante della Società Turritana, che aveva fatto richiesta di audizione, confermando, peraltro, in questa sede, il contenuto del reclamo. Sulla base di tali elementi, si rileva quanto segue. In ordine alla squalifica inflitta al giocatore Cossu Natale ed all’inibizione inflitta al dirigente Pintus Giulio, il reclamo risulta inammissibile, ai sensi dell’art. 41, n° 3, lett.a) e b) del Nuovo C.G.S. Riguardo alla squalifica inflitta al giocatore Borra Marco, si rileva come la condotta del medesimo non risulti sufficientemente specificata sulla sua portata e nelle conseguenze che ne derivarono, tanto da doversi essa qualificare come scomposta e risentita reazione al provvedimento di espulsione, piuttosto che come deliberato atto di violenza. Per tali motivi, la Commissione DELIBERA 1) di accogliere il reclamo per la parte riferita alla squalifica inflitta al giocatore Borra Marco e di ridurre la stessa a tre giornate; 2) di dichiarare il reclamo inammissibile nel resto. Dispone il non addebito della tassa.
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