COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°25 del 9 gennaio 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare S.S. TIEDO ( Campionato Calcio a Cinque Serie C2 ) Avverso risultato della gara Tiedo / Club La Palma del 20.12.2002.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°25 del 9 gennaio 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare S.S. TIEDO ( Campionato Calcio a Cinque Serie C2 ) Avverso risultato della gara Tiedo / Club La Palma del 20.12.2002. La S.S. Tiedo propone rituale reclamo avverso il risultato della gara in epigrafe, sostenendo che la società Club La Palma, contravvenendo alla disposizione di cui al C.U. n° 48 del 27.06.2002, lett.8, non impiegò il numero minimo di tre giocatori nati dal 1° gennaio 1981 in poi, cosicchè domanda l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara col risultato di 0 a 2 a carico della stessa società Club La Palma ai sensi dell’art. 12, n° 5 del Nuovo C.G.S.. La Pol. Club La Palma ha fatto pervenire controdeduzioni nelle quali ha contestato gli assunti della reclamante. La Commissione esaminati gli atti, rileva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, la società Club La Palma schierò tre giocatori nati dal 1° gennaio 1981 in poi. In detta formazione risultano infatti impiegati i giocatori “ giovani” Medda Nicola, nato il 17.03.1082, Atzei Alessandro Marco, nato il 24.04.1985 e Contu Luca, nato il 27.06.1983 ( i dati di quest’ultimo risultano così riportati negli elenchi in possesso del Comitato Regionale, ed a disposizione delle Società, rispetto a quelli, errati, trascritti nella distinta). In considerazione di ciò, non essendo fondati gli assunti della reclamante, la Commissione DELIBERA di respingere il reclamo. Dispone l’addebito della tassa.
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