COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°25 del 9 gennaio 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare P.G. JASNAGORA ( Coppa Italia Calcio a Cinque Femminile) Avverso delibera G.S. C.U. n° 15 del 10 dicembre 2002. Gara Football Cagliari / Jasnagora del 13.12.2002.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°25 del 9 gennaio 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare P.G. JASNAGORA ( Coppa Italia Calcio a Cinque Femminile) Avverso delibera G.S. C.U. n° 15 del 10 dicembre 2002. Gara Football Cagliari / Jasnagora del 13.12.2002. La reclamante chiede sia inflitta alla società Football Cagliari la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il risultato di 0 a 2 per avere fatto partecipare alla stessa una giocatrice in posizione irregolare. La società Jasnagora sostiene che alla gara in oggetto ha preso parte, nelle file della società Football Cagliari, la giocatrice Gandini Francesca pur non avendone titolo in quanto la stessa risultava essere squalificata. La Commissione, q accertato che la società Jasnagora ha proposto il reclamo nei modi e nei termini previsti; q preso atto che la società Football Cagliari non ha fatto pervenire controdeduzioni al riguardo; q rilevato che nel C.U. n° 15 del 10.12.2002 viene riportata la squalifica della giocatrice Gandini a seguito di un provvedimento assunto dall’arbitro nei suoi confronti al termine dell’incontro disputato in data 7 dicembre 2002; q rilevato, altresì, che la Gandini ha preso parte alla gara che qui interessa senza averne titolo per non aver scontato la squalifica inflittale; in accogliemento del reclamo proposto, DELIBERA di infliggere alla società Football Cagliari la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 2. Dispone la restituzione della tassa reclamo.
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