COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°27 del 23 gennaio 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare POL. SINISCOLA ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso risultato della gara Siniscola / Budoni del 05.01.2003.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°27 del 23 gennaio 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare POL. SINISCOLA ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso risultato della gara Siniscola / Budoni del 05.01.2003. La Pol. Siniscola ha proposto rituale reclamo avverso il risultato della gara in epigrafe, sostenendo che la Pol. Budoni utilizzò come guardalinee di parte, il dirigente Miscera Ugo, nonostante il medesimo risultasse tesserato anche per altra Società, e precisamente per l’Olbia Calcio, per la quale, come dirigente, ebbe a svolgere funzioni di guardalinee, in occasione della gara del Campionato Regionale Juniores Siniscola / Olbia, disputatasi il 7.12.2002. La reclamante domanda pertanto l’applicazione della sanzione sportiva della perdita dell’incontro a carico del Budoni, col risultato di 0 a 2, ai sensi dell’art. 12, n° 5 del Nuovo C.G.S.. La Pol. Budoni ha fatto pervenire controdeduzioni, nelle quali ha contestato gli assunti della reclamante ed affermato che il Miscera Ugo risultava regolarmente tesserato, come proprio dirigente, quando fu disputato l’incontro in questione. La Commissione, esaminati gli atti ufficiali relativi alla stagione sportiva 2002-2003, rileva che il Miscera Ugo risultava regolarmente tesserato per la società Budoni, quando fu disputato l’incontro del 5.01.2003 e che, pertanto, questi fu utilizzato a pieno titolo, come guardalinee di parte. Per tali motivi, DELIBERA di respingere il reclamo. Dispone l’addebito della tassa.
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