COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°27 del 23 gennaio 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare U.S. TRINITA’ ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 21 del 05.12.2002. Gara Trinità / Porto Pozzo del 01.12.2002.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°27 del 23 gennaio 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT
Delibere della Commissione Disciplinare
U.S. TRINITA’ ( Campionato di 2^ Categoria )
Avverso delibera G.S. C.U. n° 21 del 05.12.2002.
Gara Trinità / Porto Pozzo del 01.12.2002.
Con racc. del 14.12.2002 la società Trinità D’Agultu ha proposto reclamo avverso il provvedimento con il quale il G.S. aveva squalificato il Presidente della Società, sig. Carbini Sebastiano, sino a tutto il 30 giugno 2004, per aver proferito una frase offensiva nei confronti del direttore di gara e per averlo colpito, al termine della stessa, con una spinta e con un calcio che gli aveva causato dei lividi.
A sostegno del reclamo la ricorrente ha assunto che il rapporto arbitrale era veritiero soltanto nella parte che riguardava le espressioni offensive mentre era inesatto in quella in cui descriveva atti di violenza che non si erano verificati; la società reclamante chiedeva anche che venissero sentiti come testimoni alcuni dirigenti delle due squadre partecipanti alla partita ed un confronto con il direttore di gara.
Nel corso del procedimento veniva sentito il direttore di gara il quale, pur confermando nella sostanza i fatti indicati nel referto, ne attenuava la gravità precisando che la spinta era stata lieve e che il calcio, pur violento, non gli aveva causato alcun livido.
La Commissione Disciplinare,
- visto il reclamo presentato dalla società Trinità;
- visto il referto redatto dal direttore di gara;
- sentito il direttore di gara;
- rilevato che la prova per testi ed il confronto richiesti non possono essere ammessi in quanto non rientrano tra i mezzi di prova previsti dal vigente C.G.S.;
- constatato che il direttore di gara ha precisato che la violenza esercitata nei suoi confronti è stata priva di conseguenze;
- constatato che i fatti accertati appaiono meno gravi di quelli che si potevano rilevare dalla lettura del solo referto, sia per quanto attiene l’entità della spinta che delle lesioni subite;
- ritenuto che, per quanto gravi, i fatti siano stati ridimensionati dall’arbitro in sede di audizione;
- ritenuto altresì che la richiesta della reclamante può essere accolta;
DELIBERA di ridurre la squalifica irrogata al sig. Sebastiano Carbini a tutto il 31.12.2003.
Dispone di non addebitare la tassa.
Share the post "COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°27 del 23 gennaio 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare U.S. TRINITA’ ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 21 del 05.12.2002. Gara Trinità / Porto Pozzo del 01.12.2002."